28 FEBBRIO 2014: COMUNICAZIONE BLACK LIST E ACQUISTI DA SAN MARINO CON MODELLO POLIVANTE

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 06 feb 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


 

 

La scadenza del 28 febbraio 2014, quest'anno vede gli adempimenti in oggetto con una nuova versione grafica e nuove modalità di trasmissioni.
Con il provvedimento del 2 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione polivalente da utilizzarsi sia per lo spesometro sia per le ulteriori comunicazioni :
- Black List;
- Acquisti da San Marino.
 
Successivamente l'Agenzia ha disposto che per le operazioni black list e per gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013 sia consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.
 
La prima scadenza in cui sarà obbligatorio usare il nuovo modello è quindi quella del 28 febbraio 2014, per gli operatori mensili black list e per gli acquisti dalla Repubblica di San Marino senza applicazione dell'Iva in fattura da integrare a cura del committente per gli acquisti effettuati da gennaio 2014.
 
 
Comunicazione Black List
Il 28 febbraio è la prima scadenza in cui sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello per gli operatori mensili, tenuti a comunicare le operazioni di gennaio 2014. Nonostante la nuova veste grafica della comunicazione black list, e la sua inclusione all'interno della comunicazione polivalente (nel quadro BL), restano infatti invariati i criteri per determinare la periodicità della comunicazione mensile o trimestrale e le relative scadenze, previste dal Dm 30 marzo 2010.
Nel Frontespizio del "Modello di comunicazione polivalente" va indicato l'anno e il mese di riferimento, nonché barrata la casella che contraddistingue l'apposito quadro compilato.
Il quadro BL da compilarsi solo in forma aggregata, comporta la barratura della casella 2 "Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata"
 
Comunicazione Acquisti da San Marino
In assenza di frontiere doganali, l'iva sui beni provenienti da San Marino non può essere riscossa dalla dogana, per cui a scelta delle parti possono essere utilizzate due procedure:
- con addebito dell'Iva da parte del cedente;
- senza addebito dell'Iva da parte del cedente.
 
Acquisti con Iva
In questo caso l'operatore sammarinese emette la fattura in 4 esemplari, riportando oltre alla partita Iva del cliente italiano anche l'ammontare dell'Iva dovuta. L'imposta evidenziata dovrà essere versata dal cedente sammarinese al proprio Ufficio tributario, al quale dovranno essere consegnati gli esemplari della fattura emessa.
L'ufficio tributario sammarinese, oltre a timbrare le fatture, provvede a trasmettere all'Agenzia delle entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, 3 esemplari dellle stesse, nonché l'importo dell'imposta dovuta.
L'acquirente nazionale registrerà la fattura ricevuta sul registro acquisti al fine di detrarre, sussistendo i presupposti, l'imposta così corrisposta.
 
Acquisti senza Iva
Seguendo tale procedura l'operatore sammarinese emette la fattura senza applicare l'Iva in 3 esemplari riportando anche il numero di partita Iva del cliente italiano.
L'acquirente italiano dovrà:
- integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall'Ufficio tributario di San Marino) con l'indicazione dell'ammontare dell'Iva dovuta;
- emettere un'autofattura ai sensi dell'art.17, comma 2, Dpr 633/72 al fine di liquidare l'mposta (si ritiene possibile, in alternativa, fotocopiare la fattura ricevuta, integrata come sopra)
- annotare i due documenti rispettivamente nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.
- dare comunicazione dell'esecuzione di tali annotazioni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica utilizzano il modello polivalente (spesometro), sezione denominata SE, da compilare obbligatoriamente in forma analitica, ossia con riferimento a ciascun acquisto, da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura.
 
In particolare nel Frontespizio del "Modello di comunicazione polivalente" va indicato l'anno e il mese di riferimento, nonché barrata la casella che contraddistingue l'apposito quadro compilato.
 
La sezione SE richiede, per ciascun acquisto, l'indicazione dei seguenti dati:
- la denominazione, l'indirizzo e il codice identificativo Iva del fornitore ;
- la data di emissione e al data di registrazione della fattura;
- il numero della fattura (è da ritenere, quello attribuito dall'emittente);
- l'ammontare imponibile (o comunque l'importo) della fattura e quello dell'imposta.
Non è invece richiesta l'indicazione dei numeri attribuiti dal ricevente.
 
Concludendo si precisa che le fatture ricevute da soggetti sammarinesi senza applicazione dell'Iva per le quali va effettuata la comunicazione compilando il quadro SE, non devono essere incluse nella comunicazione Black List, a differenza delle fatture con applicazione dell'Iva che devono essere incluse nel modello Black List, se di importo superiore a €. 500.
 
 
Gli adempimenti in oggetto si contraddistinguono dal fatto che mentre la comunicazione Black List si compila solo in forma aggregata, la comunicazione degli Acquisti da San Marino si compila solo in forma analitica.
 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori informazioni.


‹ Torna all'elenco