IL MODELLO IRE PER LA DETRAZIONE FISCALE DEL 65% ENTRO IL 31/03/2014

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 13 mar 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


Entro il 31 marzo 2014, al fine di poter beneficiare della detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di “risparmio energetico” iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguono nel 2014, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2013 inviando l’apposito modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica).

 
La comunicazione va inviata qualora i lavori proseguano per più di un anno, per cui, in un periodo d’imposta, sono sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso.
La presentazione del modello IRE è richiesta in presenza di lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65% se:
-         sono iniziati nel corso del 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
-         sono iniziati nel 2013, proseguiti nel 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
-         sono proseguiti/iniziati nel 2013, che proseguiranno nel 2014 e termineranno nel 2015;
con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.
 
Si precisa che, qualora i lavori proseguano per più periodi d’imposta, è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati con sostenimento delle relative spese nei vari anni.
Pertanto, l’invio della comunicazione non va effettuato se:
-         i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
-         nel periodo di inizio dei lavori (non terminati) non sono state sostenute spese.
 
La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non sono terminati e sono state sostenute spese.
 
L’omessa o tardiva presentazione del modello IRE non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65% ed è sanzionata da € 258 a € 2.065.
 
Le violazioni in esame non sono regolarizzabili tramite la “remissione in bonis” (DL n.16/2012), considerato che tale istituto non è applicabile per le violazioni connesse alle comunicazioni/adempimenti che costituiscono mere irregolarità, dal cui inadempimento consegue esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni ma non la decadenza dai benefici fiscali.
 
Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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