PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 13 gen 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2017, nonché “Legge di Bilancio”, in vigore dall’1/1/2017.

Detrazione 65% per riqualificazione energetica

È prorogata al 31.12.2017 la detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

Per gli interventi della stessa natura relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al 31.12.2021.

 

Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%.

 

La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015.

 

Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

 

Per gli interventi che consentono la detrazione nella misura maggiorata, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

 

Le detrazioni nella misura maggiorata sono fruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Detrazione 36-50% per ristrutturazioni edilizie

È prorogata al 31.12.2017 la detrazione del 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Sisma bonus

Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia antisismici, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

 

A decorrere dal 1.01.2017 e fino al 31.12.2021 le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza 3274/2003.

 

Qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%. Con decreto ministeriale sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

 

Qualora gli interventi antisismici con riduzione del rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta del 70% e dell’80% spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Anche per tali interventi, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Detrazione per acquisto di mobili

 

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di ristrutturazione, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2016, è riconosciuta la detrazione IRPEF, per spese sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

 

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

 

Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di ristrutturazione edilizia.

Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

 


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