CONTRATTI A CHIAMATA: E’ OBBLIGATORIA ANCHE LA COMUNICAZIONE DELLA MODIFICA O DELL’ ANNULLAMENTO DELLA CHIAMATA.

News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 19 lug 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


La comunicazione della prestazione lavorativa potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione da effettuarsi, tuttavia, sempre prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

N.B. qualora il lavoratore non si presenti l' annullamento della prestazione potrà essere effettuataentro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa

In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva.

Va precisato, inoltre, che a fronte della comunicazione di una singola prestazione o di un ciclo di prestazioni l’eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati comporterà oltre alle conseguenze di cui sopra anche la sanzione per la mancata comunicazione preventiva (da € 400 a  € 2400).

Si allega il fac-simile della modifica/annullamento della comunicazione preventiva

 

Archivio:

17.07.12: CONTRATTI INTERMITTENTI (A CHIAMATA): OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI CIASCUNA CHIAMATA ALLA DTL A DECORRERE DAL 18 LUGLIO 2012


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