NOVITA' DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2014

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 06 feb 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio us ha pubblicato sul proprio sito Internet il provvedimento prot. n. 4869 con il quale è stato approvato il modello di Dichiarazione Iva 2014 per l'anno d'imposta 2013.


Anche quest'anno, i modelli di dichiarazione annuale Iva risultano essere:

    • Modello IVA ordinario: si tratta del tradizionale modello approvato annualmente;
    • Modello IVA BASE: si tratta della versione semplificata, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano in situazioni meno complesse.

MODELLO IVA BASE 2014
Il nuovo modello
potrà essere utilizzato dai contribuenti che presentano la dichiarazione sia in forma unificata con il Modello Unico 2014, che in forma autonoma.
Le istruzioni precisano che:

    • in caso di utilizzo del Modello IVA BASE 2014 all'interno della dichiarazione unificata:
        1. dovrà essere compilato il Frontespizio del Modello UNICO 2014;
        2. la determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta andranno indicati nel quadro RX di UNICO 2014;
    • in caso di presentazione autonoma della dichiarazione IVA BASE:
        1. andrà utilizzato il Frontespizio del Mod. IVA BASE;
        2. la determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta andrà indicato nel quadro VX.

Possono usarlo persone fisiche e non , che nel corso dell'anno non hanno:
- applicato regimi speciali Iva;
- effettuato operazioni con l'estero;
- effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi del plafond;
- partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.


MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2014


Il nuovo modello di dichiarazione annuale Iva contiene le modifiche di seguito elencate.

QUADRO VE

Nel quadro VE "
Operazioni attive e determinazione del volume d'affari " si evidenziano le novità di seguito riportate:

Sezione 2 - Operazioni imponibili
E' stato introdotto il rigo VE23 dedicato alla nuova aliquota ordinaria del 22%.
Poiché l'aumento dell'aliquota dal 21% al 22% è scattato a decorrere dal 1° ottobre 2013, nel modello coesistono entrambi i righi:
uno per l'aliquota 21% e uno per quella al 22%.

Siccome è possibile che alcune fatture del 2011 con aliquota Iva 20% si debbano registrare nel 2013, queste devono essere riportate nel rigo riservato all'aliquota più prossima (VE22 Iva 21%), e la differenza di imposta andrà indicata con segno negativo nel rigo destinato alle rettifiche.

Sezione 4 - Altre operazioni
A rigo VE36 relativo alle " Operazioni effettuat e nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi " è stato eliminato il campo destinato all'indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione "Iva per cassa" ex art. 7, DL n.185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall'1/12/2012.
L'indicazione separata dell'ammontare delle operazioni con "Iva non esigibile" nel 2013 è limitata a quelle effettuate nell'ambito del regime della liquidazione "IVA per cassa" ex art.32-bis Dl n.83/2012.

A rigo VE39, ridenominato "Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies" devono essere riportate le operazioni non soggette ad Iva, per mancanza del requisito territoriale, che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del volume d'affari e per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura.


Il nuovo art. 21, comma 6-bis, Dpr n.633/72, ha infatti esteso
l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del Dpr 633/72 . In particolare, la fattura deve essere emessa per:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art.10 co.1, da n.1) a 4) e 9) del Dpr 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri Paesi Ue, con l'annotazione
"inversione contabile" ;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori dalla Ue, con l'annotazione
"operazione non soggetta" .

Fino a tutto il 2012, invece, l'obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da Iva in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue.

QUADRO VC
Le operazioni non soggette ad Iva artt. da 7 a 7-septies, Dpr 633/72 non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari.
Di conseguenza a
colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.

QUADRO VF
Nel quadro VF "
Operazioni passive Iva ammessa in detrazione " si evidenziano le novità di seguito riportate:

Sezione 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato..
E' stato introdotto il rigo VF12 dedicato all'indicazione della nuova aliquota ordinaria del 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

E' stato eliminato il rigo VF20, riservato all'esposizione degli acquisti registrati nell'anno ma con imposta differita ad anni successivi di cui all.7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.

A rigo VF34, al fine della determinazione del pro-rata, a campo 5 non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva indicate a rigo VE39.

 

QUADRO VL
Nel quadro VL "
Liquidazione dell'imposta annuale-quadri compilati " si evidenzia la seguente novità:
E' stato ridefinito l'utilizzo del
rigo VL40 riservato ora solo ai riversamenti effettuati a seguito di notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, inerenti l'utilizzo in compensazione di crediti Iva esistenti ma non disponibili (es. credito superiore al limite di € 516.456,90).
Il versamento deve essere riportato al netto di sanzioni e interessi.

 

QUADRO VX
Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta
I versamenti spontanei, relativi agli stessi crediti utilizzati in eccesso, devono invece essere riportati nel rigo VX3.

QUADRO VO
Nel quadro VO intitolato "
Comunicazione delle Opzioni o Revoche " si evidenziano le novità di seguito indicate.

Sezione 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
Nell'ambito dei righi VO10 e VO11 - "Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili" è stato introdotto il campo 28 relativo alla Croazia "HR ", che è entrata a far parte dell'Unione europea a partire dal 1° luglio 2013.

Sezione 2 - Opzioni, e revoche agli effetti delle imposte sui redditi
Sono state eliminate, nei righi VO23 e VO24, le caselle relative alle opzioni non più esercitabili dalle società agricole per l'anno 2013 (art.1, commi 513 e 514, Finanziaria 2013).
Le citate disposizioni sono state "riprestinate" con decorrenza dall'1/1/2014 ad opera della Finanziaria 2014.


TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione Iva, in forma autonoma, che può essere presentata dal 1° febbraio, e quella unificata , che può essere presentata dal 1° maggio, esclusivamente in via telematica, hanno entrambe come termine ultimo il 30 settembre 2013.

Con la circolare 25 gennaio 2011, n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà a tutti i soggetti passivi Iva, di anticipare la dichiarazione annuale in forma autonoma senza tener conto del termine previsto per la dichiarazione Iva unificata. Quindi, tutti, sia i contribuenti a credito che a debito, possono presentare entro il 28 febbraio la dichiarazione Iva in forma autonoma, evitando così di non presentare la Comunicazione annuale dati Iva, effettuando comunque eventuale versamento del saldo annuale entro il 16 marzo (quest'anno 17 marzo) in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33 mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E', infatti, preclusa , la possibilità, per questi soggetti, di differire il versamento al le scadenze previste dal modello Unico.
La presentazione in forma autonoma, consente di poter utilizzare il credito Iva annuale, dal giorno
16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione e comunque non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa , per importi superiori a € 5.000 . In caso di utilizzi superiori a € 15.000 , alla presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma deve essere apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell' organo di revisione.


I contribuenti che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare
esclusivamente i servizi telematici (Entratel o Fisconline) messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Compensazione crediti iva:

    • Fino a € 5.000 -> - Fisconline/Entratel e Home Banking/Remote Banking (questi ultimi due ammessi nel caso di compensazioni di crediti Iva inferiori a € 5.000)

    • Superiori a € 5.000 -> - Fisconline/Entratel direttamente o tramite un intermediario abilitato

La dichiarazione Iva deve essere obbligatoriamente in forma autonoma nei seguenti casi:
- Società di capitali ed altri soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; - Società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo;
- Soggetti risultanti da operazioni straordinarie tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti estinti;
- Curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura;
- Soggetti non residenti che si avvalgono di rappresentante fiscale;
- Soggetti non residenti identificati direttamente;
- particolari soggetti (ad esempio i venditori "porta a porta") non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.


‹ Torna all'elenco