ISTRUZIONI PER SOSTEGNO AL REDDITO DEI COLLABORATORI ANCHE A PROGETTO

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 10 mar 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'INPS con la circolare 09/03/2010 n.36, riepiloga le condizioni e le modalità per usufruire dell’indennità una tantum riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto in caso di fine lavoro e prevista dall’art.2, c.130, Legge 191/2009.
L’Istituto previdenziale ricorda che per aver diritto all’indennità è necessario che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
- assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
Al verificarsi delle predette condizioni l’interessato entro 30 giorni deve inoltrare l’apposita domanda alla sede INPS territorialmente competente.
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum pari al 30% del reddito percepito nell’anno 2009 e comunque non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.

 

 

Ulteriori informazioni ed approfondimenti presso gli Uffici dell'Associazione.


‹ Torna all'elenco