NOVITA' PER LA WHITE LIST

News / Varie - mercoledì 15 ott 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


Presso la Prefettura di Ravenna è istituito, dall’agosto 2013, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"), previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.

 
L'iscrizione in tali elenchi, che avviene alla conclusione delle verifiche antimafia effettuate dalla Prefettura, conferisce alcuni importanti vantaggi: è, infatti, equipollente al rilascio della informazione antimafia obbligatoria (c.d. effetto equipollenza) ed implica una valutazione di legalità che attribuisce all’impresa una posizione di vantaggio per finanziamenti pubblici e credito bancario.
 
Di seguito alcune importanti novità sul punto, introdotte dal decreto legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Innanzitutto, al fine di incentivare l’iscrizione alle c.d. White List, l’articolo 29 della legge citata impone alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria obbligatoriamente attraverso la consultazione di tali elenchi, che potrà avvenire anche per via telematica.
 
In via transitoria, e comunque fino al 25 giugno 2015, la norma prevede altresì che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 83 d.lgs. 159/2011, debbano procedere all’affidamento dei contratti o all’affidamento dei subcontratti solo in seguito all’accertamento relativo all’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco da parte del fornitore.
 
Le nuove disposizioni, quindi, prevedono la possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare e stipulare il contratto sulla base della sola domanda di iscrizione alle White list, salvo la eventuale successiva revoca di contratti e subcontratti cui sia stata data esecuzione a seguito di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente.
 
Ulteriore novità introdotta dalle disposizioni di cui al d.l. 90/2014, è che l’effetto equipollenza della iscrizione alle White list con l’informativa antimafia obbligatoria viene automaticamente esteso ad altre attività: è previsto, infatti, che una volta ottenuta l’iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante anche per la stipula di contratti aventi ad oggetto attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
 
Si ricorda che la procedura da seguire per l’iscrizione nelle White list, nonché la modulistica da utilizzare per le richieste è reperibile sul sito web www.prefettura.it/ravenna nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sotto-sezione “Attività e procedimenti”, alla voce “Tipologie di procedimento”.
 
 
Archivio:  AZIENDEPIU' 04/2013 

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