LEGGE DI STABILITA’: PROROGA PER IL 2015 DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 05 gen 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


La Legge di Stabilità per il 2015, ha introdotte una serie di proroghe e novità relative alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio, messa in sicurezza di edifici in zone sismiche e acquisto mobili ed elettrodomestici.

La Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300), ai comma n.47 e n.48  prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:
65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).
La detrazione è stata estesa, sempre nella misura del 65%, per le spese sostenute, dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015, alle seguenti fattispecie:
spese di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
all’acquisto e la posa in opera di schermature solari (cfr. norma UNI EN 13363 concernente Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate), di cui all’allegato M al D.Lgs. 192/2005 (introdotto dal D. Lgs 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si prevede di prorogare sino al 31/12/2015 la misura della detrazione al 65% (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 65% al 30/06/2015, con applicazione della misura del 50% nei 12 mesi successivi).

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro) viene prorogata al 31/12/2015 la misura della detrazione al 50% in precedenza prevista sino al 31/12/2014 (la norma previgente prevedeva la cessazione dell’aliquota del 50% al 31/12/2014, con applicazione della misura del 40% nei 12 mesi successivi).
In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-bis del l’art. 16 del D.L. 63/2013 stabilendo che la detrazione Irpef relativa alle spese per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche se attivate dal 5/8/2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31/12/2015 per un ammontare complessivo agevolabile di € 96.000 per unità immobiliare.

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno (e quindi al 31/12/2015) il termine finale entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50%.
Viene ribadito, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI ABITATIVE UBICATE IN FABBRICATI INTERAMENTE OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO
Come noto, l’art. 16- bis, comma 3, del D.P.R. 917/1986, stabilisce che la detrazione per interventi di recupero edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano al termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. A tale riguardo la Legge di stabilità 2015 prevede il prolungamento a 18 mesi successivi alla data di fine lavori (la norma previgente parlava di 6 mesi) del termine entro il quale provvedere alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Si tratta evidentemente di una misura “anticrisi”, che tiene conto delle difficoltà del mercato immobiliare.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
Al comma 657 della citata Legge di Stabilità, è disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che Banche e Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.


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