Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 10 ago 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


 INPS ha emanato Circolare 142/2015 per fornire chiarimenti sulla normativa richiamata che possono avere incidenza sulla prestazione.

Ai nostri fini, si pone l’attenzione su due particolari aspetti normativi relativamente alla connessione fra l’ammortizzatore sociale e lo svolgimento di una nuova attività lavorativa in corso di prestazione.
1. Effetti del lavoro accessorio sull’indennità NASpI. 
La novella legislativa stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile; fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. Inoltre, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 
Si precisa, quindi, che l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
2. Lavoro intermittente e NASpI.
Il contratto di lavoro intermittente costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:
a. Lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
b. Lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità. 
Tipologia a) Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall’indennità di disponibilità, avrà il cumulo della prestazione NASpI con il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo, comprensivo della indennità di disponibilità, non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Tipologia b) Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. E’ ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione. 
Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori. 
3. Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all’estero del soggetto percettore di NASpI occorre distinguere a seconda che il nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia o in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia. 
Si forniscono pertanto i seguenti chiarimenti in ordine alle diverse situazioni. 
1. Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione (artt. 7, 63 e 64 del Regolamento (UE) n. 883/2004). 
Se la persona disoccupata titolare di prestazione italiana chiede, di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria, è tenuta a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia. Qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI.
2. Percettore di indennità di disoccupazione NASpI con contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria. 
In tale ipotesi l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi.
3. Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia.
In tale ipotesi si applica quanto previsto al precedente punto 1.
4. Percettore di indennità di disoccupazione NASpI con contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l’Italia.
In tale ipotesi si applica quanto previsto al precedente punto 2.
5. Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione. 
In tale ipotesi se la persona ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si produce decadenza. 
Nel caso invece la persona si rechi nell’altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, le giornate sono indennizzabili.
6. Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che stipuli in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria. 
In tale caso, essendo il rapporto di lavoro disciplinato dalla normativa Italiana anche in materia previdenziale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione, come nel caso di percettore di NASpI che si rioccupa in Italia. 


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