RITENUTA D'ACCONTO 10%: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 01 set 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


In merito alle problematiche relative all’applicazione della nuova ritenuta del 10%, introdotta con l’art.25 del D.L. n. 78/2010 (manovra economica), relativamente ai bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e per il risparmio energetico.
L’Agenzia chiarisce che la base di calcolo su cui operare la ritenuta d’acconto non deve comprendere l’IVA, in quanto verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
In considerazione del fatto che gli istituti di credito e le Poste non sono a conoscenza dell’esatto ammontare dell’IVA (che può essere del 10 o del 20% a seconda dell’intervento), per esigenze di semplificazione, si assume che l’imposta venga applicata con l’aliquota più elevata.
Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% sarà operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA, determinata forfetariamente, ad aliquota del 20%.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, il caso di soggetti che applicano già la ritenuta ‘acconto sulle somme erogate, come nel caso dei condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi. Al fine di evitare che l’impresa subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10%.

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