CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.19/E DEL 1 GIUGNO 2012

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 04 giu 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la circolare 19/E del 1° giugno 2012, l’Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo chiarimenti su detrazioni per spese sanitarie, carichi di famiglia, agevolazioni per disabili e interventi di recupero del patrimonio abitativo e di riqualificazione energetica.
In sintesi le principali novità: 


Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al Centro operativo
Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. L’obbligo di comunicazione al centro operativo è stato soppresso dal «decreto sviluppo» (dl 70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011. Confermata anche la soppressione dell’ulteriore obbligo di indicare «separatamente» in fattura l’ammontare della manodopera, pena decadenza dal bonus, anche per quelle sostenute negli anni precedenti (principio del favor rei).

Con riferimento ai box pertinenziali, le Entrate confermano che per gli acquisti avvenuti nel 2010 il contribuente avrebbe dovuto inviare la relativa comunicazione entro il 30/09/2011 (data di presentazione delle dichiarazioni) ma essendo intervenuta la soppressione della comunicazione, al fine di non decadere dal bonus, si rende necessario indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi, compilando le colonne concernenti i dati catastali (da E51m a E53) del modello 730/2012 e degli oneri (da RP51 a RP54) del modello Unico PF 2012. 


Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell’amministratore
Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.

In caso di vendita, il nuovo proprietario «acquista» anche le detrazioni residue
In caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile). Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. 

Spese sanitarie
Dispositivi medici ammessi in detrazione anche se acquistati in erboristeria e ok allo sconto del 19% anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle «professioni sanitarie riabilitative» (individuate dall’articolo 3 del dm 29 marzo 2001) senza una specifi ca prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione. 

Agevolazioni disabili
In caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali, l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del benefi cio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue.

Ulteriori informazioni presso gli uffici del Settore Fiscale e Consulenza aziendale di Confartigianato


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