ACCISE 2009: NOTA AGENZIA ENTRATE PER BENEFICI SU CONSUMI GASOLIO

News / Associazioni di mestiere - giovedì 08 apr 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Agenzia delle Entrate ha diramato la nota n. 30859 del 19 marzo 2009: “Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al gasolio consumato nell'anno 2009 e disponibilità del software”. Ecco un estratto della circolare:
“Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009 sono rimborsabili gli incrementi dell’aliquota d’accisa pari a 9,78609 euro per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari ad euro 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), nonché l’ulteriore incremento di accisa, pari a euro 7,00 per mille litri di prodotto (da 416,00 a 423,00 euro per mille litri di prodotto).
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 l’entità del beneficio riconoscibile è pari a 19,78609 euro per mille litri di prodotto.
Hanno diritto al beneficio:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92
Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2010.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:
- i soli esercenti l’attività di trasporto di persone possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a c

omprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
Tutto ciò premesso, si fa presente che sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov. it , è disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l’ammissione alla fruizione del beneficio in questione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito.
In ultimo, nel far riserva di fornire ulteriori precisazioni al riguardo, si fa presente che, a partire dal mese di aprile, è possibile anche l’invio telematico delle dichiarazioni in argomento. Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Confartigianato.

 

 


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