RLS: NUOVA CIRCOLARE INAIL

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 02 set 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con l'emanazione della Circolare nr.43/2009 del 25 agosto u.s. l'INAIL ha fornito le indicazioni in ordine agli adempimenti dei datori di lavoro ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009), il cosiddetto correttivo al Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.
La Circolare della Direzione Generale – Direzione Centrale Prevenzione concerne, per esplicita previsione, i soli Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza interni; per quanto riguarda la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, l’INAIL provvederà, nel prosieguo, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della nuova norma da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Com’è noto, l’art. 13, lettera f), del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell’art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente (vedi Circolare del Settore Ambiente e Sicurezza n. 16/2009).

In base a tale modifica, si evidenziano tre rilevanti novità per le imprese Associate:

1. La comunicazione dei nominativi deve obbligatoriamente avvenire in via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA, per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente);

2. La comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova elezione.

3. In fase di prima applicazione l’obbligo di effettuare la comunicazione riguarda i soli nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti.

Dall’applicazione dei tre suddetti “principi”, derivano i seguenti “corollari”:

a) coloro i quali hanno già ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’INAIL in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare INAIL in oggetto.

b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la precedente Circolare n. 11/2009, devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative, come di seguito specificato.

c) Per coloro i quali, infine, non si trovano nelle ipotesi di cui sopra, l’obbligo di comunicazione scatta solo in occasione di prima elezione del RLS. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere eletto un RLS differente da quello segnalato. In mancanza, l’INAIL ritiene immutata la situazione già comunicata.


Ulteriori informazioni presso gli uffici del settore ambiente e sicurezza di Confartigianato

 

 


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