CONTRATTAZIONE 2' LIVELLO: ISTRUZIONI PER SGRAVIO CONTRIBUTIVO

News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 22 mar 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’INPS, con la circolare 18/03/2010, n.39, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito alla fruizione dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008 dalla L. 24/12/2007 n.247.
L’intervento dell’INPS segue il Decreto 17/12/2009 (in G.U. n. 58 del 11/03/2010) che regolamenta la concessione del beneficio per l’anno 2009 (si ricorda infatti che lo sgravio vale per il triennio 2008-2010, ma per produrre effetti necessita ogni anno di un decreto ministeriale).
L’azienda che vuole fruire del beneficio contributivo deve inoltrare esclusivamente per via telematica apposita domanda all’INPS anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali. Giorno e ora a partire dai quali sarà possibile inviare le istanze saranno rese note con un successivo messaggio dell’INPS. Entro i successivi 60 giorni dal termine ultimo per inoltrare le domande, l’Istituto previdenziale provvederà all’ammissione delle aziende dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari abilitati.
Nel caso di contratti territoriali se non risulta possibile la rilevazione degli indicatori a livello aziendale i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Inoltre, ricorda l’INPS, in assenza di deposito presso la DPL degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro, non sarà possibile essere ammessi allo sgravio contributivo.
Se lo sgravio viene indebitamente fruito, il datore di lavoro dovrà versare i contributi dovuti oltre a provvedere al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

 

 

 


‹ Torna all'elenco