I NUOVI ISA: GLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 30 mag 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Quest’anno nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, le imprese e i professionisti non applicheranno più gli studi di settore e/o parametri, ma saranno tutti soggetti ai nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA).

 

A differenza degli Studi di Settore e dei Parametri, strumenti di accertamento e di selezione dei contribuenti da verificare, gli ISA nascono come strumento di “compliance” tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, finalizzati a:

Ø  favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili;

Ø  stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione Finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

 

Nello specifico, in base al disposto normativo, gli ISA verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati, l’accesso al previsto regime premiale.

 

ACQUISIZIONE ULTERIORI DATI NECESSARI PER L’APPLICAZIONE DEGLI ISA

In pratica quest’anno la compilazione dei modelli ISA funzionerà in questo modo:

Ø  compilazione del modello ISA previsto per l’attività svolta prevalentemente nel periodo d’imposta 2018, da allegare alla dichiarazione dei redditi;

Ø  integrazione del modello con i dati relativi ai sette anni precedenti, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del contribuente.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 10 maggio 2019, n. 126200/2019 sono state definite le procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l’acquisizione massiva di ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018.

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018.

Tali elementi (DATI) sono necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2018.

Con il medesimo provvedimento sono stati finalmente resi ufficiali i livelli di affidabilità fiscale cui sono associati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Decreto Legge n. 50/2017.

 

Con l’applicazione degli ISA ogni contribuente raggiungerà un punteggio da 1 a 10 e tanto più alto sarà, tanto più sarà considerato affidabile dal fisco e meritevole di benefici.

 

BENEFICI PER I CONTRIBUENTI AFFIDABILI

Per i contribuenti che avranno un punteggio da 8 in su, sono previsti i seguenti benefici:

Ø   riduzione termini di accertamento di un anno;

Ø  esonero dal visto di conformità per compensazioni crediti (50.000 euro per IVA; 20.000 euro per Imposta dirette e Irap);

Ø  esonero dal visto di garanzia per i rimborsi IVA superiori a 50.000 euro annui.

 

Per i contribuenti che avranno un punteggio da 8,5 in su, oltre ai benefici di cui sopra:

Ø  esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici.

 

Per i contribuenti che avranno un punteggio da 9 in su, oltre ai benefici di cui sopra:

Ø  esclusione dalla determinazione sintetica del reddito a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;

Ø  esonero applicazione della disciplina sulle società di comodo e di quella sulle perdite sistematiche.

 

I contribuenti che otterranno un punteggio maggiore di 6 ma inferiore a 8, si troveranno invece all’interno di un intervallo di neutralità fiscale: non potranno accedere a nessuno dei benefici sopra citati, ma non rischieranno di essere selezionati dall’Agenzia delle Entrate per controlli fiscali.

 

Per concludere, i contribuenti che invece, otterranno un punteggio da 6 in giù, saranno considerati inaffidabili ai nuovi indicatori, e rischieranno di essere inseriti in apposite liste selettive per futuri controlli fiscali

 

ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE

Come avveniva con gli studi di settore, anche per gli ISA è possibile migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti rilevano anche ai fini Irap e determinano corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva.

 

A differenza degli studi di settore per gli ISA, l’indicazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni/interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 

Al momento restiamo in attesa che venga comunicata da parte dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet la data dalla quale poter accedere per l’acquisizione dei dati al cassetto fiscale del contribuente, che potranno anche essere modificati, laddove non corretti, e utilizzati per calcolare l’ISA, mediante apposito software che l’Agenzia prossimamente provvederà a rendere disponibile.

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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