CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 30 lug 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


E' stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del bonus per le imprese introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
Le imprese che intendono investire nella formazione del personale dipendente beneficiando degli incentivi fiscali riconosciuti, parte dell’ampio progetto Industria 4.0, hanno in questo modo a disposizione tutti gli elementi utili per poter fruire del bonus formazione e per sapere per quali spese spetta.
 
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 l’incentivo è finalizzato a supportare l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 negli ambiti dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.
 
Ecco gli ambiti specifici entro i quali possono svolgersi le formazioni: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing; cyber security, sistemi cyber-fisici, protitipazione rapida, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva (o stampa 3D), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, che dovranno essere depositati telematicamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Dovrà essere rilasciata a ciascun dipendente attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito aziendale.
 
Sarà possibile godere dell’agevolazione in relazione ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato. Ammissibili anche le spese sostenute per gli apprendisti.
 
L’agevolazione, riconosciuta nella forma di credito d’imposta, è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
L’utilizzo in compensazione è consentito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. In generale quindi la compensazione sarà possibile dal 2019.
Se la formazione viene erogata da soggetto esterno si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
• Soggetti accreditati per svolgimento attività di formazione finanziata presso la Regione in cui l’impresa ha la sede legale
• Università pubbliche o private, o strutture ad esse collegate
• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
• Soggetti in possesso certificazione qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 
 
Il bonus formazione 4.0 sarà riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
 
Ulteriori informazioni ed approfondimenti rivolgendosi agli addetti del Servizio fiscale di Confartigianato

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