COMUNICAZIONI VENDITE A DISTANZA IL 31 OTTOBRE 2019- OBBLIGO SOLO PER I GESTORI DI INTERFACCE ELETTRONICHE (MARCKETPLACE)

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 17 ott 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il 31 ottobre 2019 scade il primo adempimento relativo all’invio della comunicazione elle vendite on line, concluse mediante l’utilizzo di piattaforme digitali. A regime la comunicazione avrà cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

 

Le operazioni interessate, concluse per il tramite di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale/piattaforma/portale o mezzi analoghi, sono quelle riguardanti:

Ø  le cessioni di beni all’interno dell’Unione europea;

Ø  le cessioni di beni importati da Paesi extra.

 

In particolare nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, viene espressamente detto che i soggetti passivi (ovvero le piattaforme digitali) devono trasmettere i dati dei propri fornitori (ovvero le aziende che si affidano alle piattaforme per la vendita a distanza dei propri prodotti) i dati richiesti.

 

Sebbene la norma possa dare adito ad alcuni fraintendimenti dal predetto provvedimento, nonché dalla relazione tecnica emerge che l’adempimento previsto è rivolto unicamente ai gestori di piattaforme digitali (ad esempio Amazon e piattaforme simili) e non direttamente agli imprenditori che, utilizzando un proprio sito, pongono in essere vendite a distanza.

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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