PAGAMENTI TRACCIABILI PER LE DETRAZIONI 2020

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 23 gen 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la c.d. 'Legge di bilancio 2020', contenente tra le altre le seguenti disposizioni di natura fiscale in vigore dal 01 gennaio 2020.
Dal 01/01/2020 in virtù della tracciabilità delle detrazioni, il comma 679 e 680 della Legge di bilancio 2020 prevede la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR, a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario, postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio carta di debito, di credito o prepagata). La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali e/o dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN.
 
Spese per le quali sussiste l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione IRPEF:
• Spese d’istruzione scolastiche e universitarie
• Spese per canoni di locazione studenti fuori sede
• Spese sport ragazzi
• Spese funebri
• Spese veterinarie
• Spese per addetti all’assistenza personale come ad esempio colf e badanti
• Spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.)
• Spese per addetti all’assistenza di non autosufficienti
• Spese per abbonamento al trasporto pubblico locale
• Spese di intermediazione acquisto prima casa
• Spese per visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN
• Spese per ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate
 
Inoltre il comma 629 con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR rimodula gli oneri detraibili in base al reddito. E’ confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue: 
• intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
• per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000. 
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese: 
• interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni); 
• interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale; 
• spese sanitarie.

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