COVID-19: EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E NATURA

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 01 apr 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’articolo 66 del decreto legge n. 18/2020 (il cosiddetto 'Cura Italia') introduce una disposizione finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in Italia da COVID-19. A tal fine, per le erogazioni liberali in denaro e natura effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali a favore di enti pubblici, è introdotta una specifica detrazione del 30% ai fini delle imposte dirette. Per i titolari di reddito d’impresa, la disposizione richiama norme già in vigore per le erogazioni liberali effettuate in caso di calamità pubbliche, prevedendone la deducibilità ai fini delle imposte dirette ed IRAP. Nel caso di erogazioni in natura, la valorizzazione dei beni avviene sulla base di indicazioni già fornite con decreto dl Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019. 
 
 
EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI 
La nuova detrazione è riconosciuta per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel corso del 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali destinate all’emergenza COVID-19, a favore di: 
- Stato 
- regioni 
- enti locali territoriali 
- enti o istituzioni pubbliche (ad esempio, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ASL, Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc..) 
- fondazioni 
- associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro: tale denominazione è presente anche in altre tipologie di erogazioni liberali che danno diritto ad una detrazione o deduzione (art. 15 o art. 100 TUIR), seppure condizionata ad ambiti specifici o limitati settori in cui tali beneficiari devono operare (cultura, studio, ricerca, spettacolo, etc.). La formulazione contenuta nell’articolo 66, in esame, sembrerebbe molto più ampia, non richiamando un ambito operativo specifico in cui le associazioni legalmente riconosciute operano. Alcuni documenti di prassi (ad esempio, risoluzione n. 299/E/2007), hanno chiarito che tali soggetti devono avere personalità giuridica, oltre all’assenza dello scopo di lucro. 
 
L’agevolazione riconosciuta consiste in una detrazione dall’imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. 
La detrazione del 30% spetta, quindi, ai fini IRPEF ed IRES. 
La misura massima di 30.000 euro è riferita alla detrazione, come espressamente si evince dalla relazione illustrativa al decreto legge. 
Ciò significa che la detrazione massima, di euro 30.000, si raggiunge a fronte di una erogazione liberale di 100.000 euro (al di sopra di tale importo, la detrazione del 30% è comunque fruibile nella misura massima di 30.000 euro). 
 
 
EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA IMPRESE
Alle erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate dai titolari di reddito d’impresa nell’anno 2020, per contenere l’emergenza COVID-19, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che contiene agevolazioni fiscali per le erogazioni e i trasferimenti effettuati in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. 
Quindi: 
a) sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. Al riguardo, l’articolo 27, comma 4, citato, stabilisce che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti sono identificati ai sensi del DPCM 20 giugno 2000. Trattasi di: 
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; 
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; 
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; 
- associazioni sindacali e di categoria. 
b) i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; 
c) le erogazioni liberali in denaro e in natura non sono soggette all'imposta sulle donazioni. 
Ai fini IRAP, come precisato dalla relazione illustrativa, l’erogazione liberale è deducibile nell’esercizio in cui avviene il versamento. 
 
 
VALORIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA
Per valorizzare le erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. 
 
Erogazioni in natura quantificate sulla base del 'valore normale' 
L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR (come previsto dall’articolo 3 del citato decreto 28/11/2019). Per valore normale, si ricorda, che il richiamato articolo 9 intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
 
Se il bene offerto è un bene strumentale 
Qualora l’erogazione liberale abbia ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. 
 
Se il bene offerto rientra tra quelli prodotti o commercializzati dal donatore 
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi dai predetti beni d’impresa, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato per le cosiddette rimanenze. 
 
Se il bene offerto (non strumentale e non commercializzato) supera il valore normale di 30.000 euro 
Al di fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti, qualora il valore della cessione, singolarmente considerata e valorizzata sulla base del 'valore normale' è superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore è tenuto ad acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. Una copia della perizia deve essere consegnata dal donatore al soggetto destinatario dell’erogazione. 
 
Adempimenti da osservare 
Con riferimento agli obblighi documentali, l’articolo 4 del citato decreto prevede, per qualunque tipologia di bene (strumentale, prodotto o meno) oggetto dell’erogazione liberale in natura, che: 
- l’erogazione deve risultare da atto scritto, contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori e la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
- nel caso in cui sia richiesta una perizia giurata di stima, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della stessa.
 
 
 
 
 
 

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