CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 30 apr 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’art. 64 del DL n.18/2020 ha introdotto, per il periodo d’imposta 2020, un nuovo credito d’imposta per le imprese e i professionisti per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

 

In particolare, il credito d’imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complesivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

L’art. 30, del DL n.23/2020 ha ampliato l’ambito applicativo del credito d’imposta di sanificazione estendendo le tipologie di spese ammesse all’agevolazione anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, in grado di proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 

Le tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta per spese di sanificazione sono quindi le seguenti:

  • spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • spese di sanificazione degli strumenti di lavoro;
  • spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
  • spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

 

La Relazione illustrativa al DL n.23/2020, e successivamente la Circolare n.9/2020 hanno individuato più puntualmente le tipologie di spesa relative ai dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.

 

Fra i dispositivi di protezione individuali rientrano:

  • le mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • i guanti;
  • le visiere di protezione e occhiali protettivi;
  • le tute di protezione e i calzari.

 

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano:

  • le barriere protettive;
  • i pannelli protettivi;
  • detergenti mani e disinfettanti.

 

 

Le modalità attuative della disposizione saranno definite con un prossimo Decreto Interministeriale.

 
 
 
 

 

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