IL SUPERBONUS DEL 110% RIVISTO E CORRETTO

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 22 lug 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


E’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n.180 la Legge 17 luglio 2020, n.77, di conversione del DL n.34/2020 (Decreto Rilancio), contenente modifiche alla detrazione “Superbonus del 110%”.

Confermata la detrazione nella misura del 110% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e sismabonus sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, (prorogate al 30 giugno 2022 per gli Istituti autonomi case popolari – IACP), da ripartire in 5 quote annuali.

Rispetto al testo originario, le molteplici modifiche, sono sia di tipo soggettivo che oggettivo.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Dal punto di vista soggettivo, la detrazione del 110% spetta per gli interventi effettuati, oltre ai soggetti originariamente previsti:

Ø  dai condomini;

Ø  dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa arti e professioni;

Ø  dagli Istituti autonomi case popolare (IACP);

Ø  dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

anche:

Ø  alle ONLUS;

Ø  alle ODV (organizzazioni di volontariato);

Ø  alle APS (associazioni di promozione sociale);

Ø  alle associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

 

INTERVENTI AGEVOLABILI

Dal punto di vista oggettivo, le novità riguardano:

Ø  l’eliminazione della disposizione che prevedeva, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti e professioni la possibilità di detrazione soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale. Il nuovo comma 10 dell’art. 119, infatti, permette alle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa arti e professioni) di fruire del beneficio in relazione agli interventi eseguiti, al massimo su 2 su unità immobiliari (a prescindere che sia adibito ad abitazione principale e dalla destinazione d’uso dell’immobile), fermo restando la possibilità di fruire delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

Ø  l’inserimento delle unità immobiliare situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;

Ø  l’esclusione dalla detrazione degli interventi effettuati su immobili di categoria catastale:

·        A/1: abitazioni di tipo signorile;

·        A/8: abitazioni in ville;

·        A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Altra importante novità riguarda i limiti massimi di spesa degli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica che variano in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Di seguito le nuove soglie di spesa per i seguenti interventi:

Ø  interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali/orizzontali/inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017 per un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

·        50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ce siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accesi autonomi;

·        40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;

·        30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità immobiliari.

Ø  Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, impianti di microcogenerazione o a collettori solari e allaccio a sistemi di teleriscaldamento esclusivamente per i Comuni montani per un ammontare complessivo di spese non superiore a:

·        20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;

·        15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità immobiliari.

 

Ø  Interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi dall’esterno:

·        resta invariato il limite di 30.000 euro, e la detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

 

Per quanto riguarda l’accesso al nuovo superbonus del 110% è confermato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

 

ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITA’

Nell’iter di conversione, l’asseverazione è posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione del 110% sia per poter optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura.

L’asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

Ø  al termine dei lavori;

Ø  per ogni stato avanzamento lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

 

Il visto di conformità, invece, è richiesto solo nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

 

NORME ATTUATIVE

Si prevede che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le disposizioni attuative debba essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio (avvenuta in data 18 luglio).

Quindi il termine massimo per le norme attuative sarà il 18 agosto pv.

 

 Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

 

 


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