COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 24 dic 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


 L’articolo 21 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) ha introdotto l’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3000, demandando ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, di recente pubblicazione, per l’individuazione delle modalità e dei termini di invio.

 
Il Provvedimento, del 22 dicembre us, stabilisce che sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, consistenti in cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore ad euro 3.000 (al netto dell’IVA) o ad euro 3.600 (al lordo dell’IVA), per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura. La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (quindi, la comunicazione relativa all’anno 2011 deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2012).
 
Esclusivamente per il periodo d’imposta 2010, il limite delle operazioni oltre il quale è obbligatorio effettuare la comunicazione è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Sempre in via transitoria, è altresì prevista l’esclusione dall’obbligo per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011.
Quindi, le operazioni non documentate da fattura dovranno essere comunicate a decorrere da quelle effettuate dal 1° maggio 2011.
Esclusivamente per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione può essere effettuata entro un più ampio termine, scadente il 31 ottobre 2011.
 
La comunicazione deve essere trasmessa con il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
 
In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione amministrativa da euro 258,22 a euro 2065,82 prevista dall’art.11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
 
 

 Ulteriori informazioni presso gli Uffici del settore fiscale di Confartigianato


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