ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2010

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 27 gen 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 02/01/2012, n.1, la Legge 15/12/2011, n.217- Legge comunitaria 2010, volta a recepire nell'ordinamento nazionale la normativa adottata dall'Unione europea.

Le novità IVA introdotte dalla Legge Comunitaria 2010”, riguardano in particolare:
- l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti;
- l’obbligo da parte del committente di integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE, in luogo dell’emissione dell’autofattura;
- la possibilità di richiedere il rimborso IVA trimestrale anche con riferimento alle operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72;
- la sospensione del pagamento dell’IVA per i beni importati in libera pratica sottoposti a trasformazioni/modificazioni, previa autorizzazione doganale, prima di essere trasferiti in un altro Stato Ue.
Le suddette novità saranno operative in due tempi diversi.
Il 17 gennaio 2012, in coincidenza con l'entrata in vigore della legge, (dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.), è scattato l'adeguamento delle disposizioni relative al settore aeronavale, già sollecitato in passato dalla Commissione Ue con una procedura di infrazione, e la soppressione dell'aliquota agevolata per le prestazioni di assistenza alla stipula dei contratti di locazione. La maggior parte delle novità, invece, si applicheranno a partire dal 17 marzo pv.
Ecco in sintesi le novità che decorrono dal 17 gennaio 2012:
Regime di non imponibilità per il settore aeronavale
Viene modificato l'art.8 bis Dpr 633/2, soprattutto al fine di stabilire, in conformità alla normativa comunitaria, che il regime di non imponibilità delle cessioni delle navi commerciali è riservato a quelle adibite alla navigazione in alto mare, oltre che a quelle adibite alla pesca anche costiera, nonché alle navi da guerra, escludendo, quindi gli aeromobili e i satelliti ceduti agli organi dello Stato.
Altre modifiche riguardano il vettovagliamento e le prestazioni di servizi relative alle navi e agli aeromobili commerciali.
Assistenza contrattuale nelle locazioni
Abrogata la voce n.127-octies della tabella A parte III, che prevedeva l'aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni di servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga alla disciplina della locazione di beni immobili urbani, rese dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.
Hanno invece effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e quindi dal 17 marzo 2012:
Effettuazione delle prestazioni
Viene introdotto nell'art.6, Dpr 633/72 un criterio specifico secondo cui le prestazioni di servizio "generiche", scambiate da operatori nazionali con operatori Ue od extra-Ue, si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo, salvo il pagamento anticipato.
Viene inoltre stabilito che, per le suddette prestazioni rese da fornitori Ue, il committente nazionale è obbligato ad integrare la fattura del fornitore, registrandola nei modi e tempi previsti per gli acquisti intracomunitari.
Resta fermo che per le prestazioni rese da fornitori Extra-Ue, il committente nazionale deve procedere all'autofatturazione (compilando l'apposito fax-simile di autofattura)
Rimborso credito Iva trimestrale
Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
1.   prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
2.   prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
3.   prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
4.   prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
In tal modo viene compensata la perdita del plafond relativa ai “servizi intra UE” ex art.40 DL 331/1993 in vigore fino alla fine del 2009.
Importazioni in sospensione Iva
In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere   importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati , previa autorizzazione doganale;le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:
1.   l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
2.   a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.
 
Ulteriori informazioni presso gli Uffici del settore fiscale di Confartigianato.
 

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