IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2010

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 03 dic 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


Entro il 27 dicembre deve essere effettuato il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno in corso.
Sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
• Contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2010;
• Contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2010: entro il 30/9/2010 i contribuenti trimestrali ed entro il 30/11/2010 i contribuenti mensili;
• Contribuenti che risultavano a credito nella liquidazione dell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2009);
• Contribuenti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un acconto dovuto inferiore ad € 103,29;
• Contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000);
• Contribuenti che hanno adottato il regime dei “minimi”;
• Contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art.34, comma 6 del Dpr 633/72;
• Contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art.74, comma 6, Dpr 633/72;
• Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n.398/1991;
• Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva
• Contribuenti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
• Gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2010 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2010 (se mensili), in quanto pur mantenendo la partita Iva (in sospeso), non emettono fattura con Iva.

L’acconto Iva 2010 può essere determinato applicando alternativamente:
• Il metodo storico;
• Il metodo previsionale;
• Il metodo delle operazioni effettuate.

Metodo Storico: La determinazione dell’acconto consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’ 88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente. La base di riferimento è quindi commisurata all’ammontare dell’Iva a debito risultante:
• Dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2009, per i contribuenti mensili;
• Dalla liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2009, per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art.74, comma 4, Dpr 633/72;
• Dalla dichiarazione annuale relativa al 2009, per i contribuenti trimestrali ordinari.

Metodo previsionale: Per i contribuenti che intendono utilizzare questo metodo, va tenuto presente il debito Iva che si prevede risulterà nella liquidazione periodica del mese di dicembre del 2010 (contribuente mensile), o nella liquidazione periodica del quarto trimestre 2009 (contribuenti trimestrali speciali), o nella dichiarazione relativa all’anno 2010 (contribuenti trimestrali ordinari).

Metodo delle operazioni effettuate: In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato su “dati reali” considerando l’imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2010. In questo caso, la misura in percentuale del versamento è pari al 100%.

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato entro il 27 dicembre esclusivamente mediante modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, tramite una delle seguenti procedure:
• “F24 on line”, con addebito sul proprio conto corrente;
• “F24 cumulativo”, riservato agli intermediari abilitati ad Entratel, per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito:
- sui relativi conti correnti;
- ovvero sul proprio conto corrente;
• sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Posta Italiane Spa.

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’acconto Iva sono i seguenti:
• 6013 - versamento acconto Iva contribuenti mensili;
• 6035 - versamento acconto Iva contribuenti trimestrali.

L’acconto Iva può essere oggetto di “compensazione orizzontale”, ossia il contribuente può avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con altre imposte.

L’acconto Iva deve essere versato solo se l’importo è uguale o superiore a € 103,29 e non può essere rateizzato.

In caso di omesso versamento delle somme dovute è applicabile la sanzione del 30% , sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione sarà pari al 2,5% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e, pari al 3% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2011 ovvero Modello Unico 2011.

 


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