AUTOTRASPORTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE REVISIONI DEI VEICOLI. LE TABELLE RIEPILOGATIVE

News / Ufficio sindacale - lunedì 30 nov 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Una recente nota del Ministero dell’Interno riepiloga la proroga delle scadenze delle revisioni per i mezzi pesanti, in quanto nella prima fase di applicazione sono state evidenziate alcune difficoltà nella lettura delle diverse proroghe in ragione della categoria di appartenenza dei veicoli e del regime giuridico più favorevole.

Le proroghe della scadenza della revisione dei veicoli sono disciplinate da due norme distinte:

• l'art. 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui:

·        i veicoli la cui revisione scade entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) possono circolare fino al 31 ottobre 2020;

·        i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 10 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare fino al 31 dicembre 2020;

·        i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021.

La proroga riguarda tutte le categorie di veicoli e trova applicazione solo sul territorio nazionale;

 

• il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio 2020, secondo cui i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare fino ai sette mesi successivi alla scadenza medesima.

La proroga è valida solo per i veicoli della categoria M, N, 03, 04, Ts, (con esclusione di quelli appartenenti alla categoria L, 01, 02), e trova applicazione su tutto il territorio dell'Unione europea.

Al fine di favorire la lettura dei diversi termini di scadenza la nota del Ministero, che si allega scaribabile dal link, riporta il riepilogo delle proroghe in alcune tabelle.

 

Categorie veicoli:

M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote;

03: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

04: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t;

T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h;

L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote;

01: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t;

02: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.


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