DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2020

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 19 dic 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Decreto Crescita del 30 aprile 2019, n.34, ha introdotto alcune “semplificazioni” in materia di dichiarazioni di intento, ma ha altresì inasprito il regime sanzionatorio.

 

Due importanti modifiche, quindi, in merito alla presentazione delle dichiarazioni di intento:

Ø  dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di porre in essere tali adempimenti;

Ø  è prevista l’applicazione della sanzione proporzionale (e non più fissa) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.

 

Si riepilogano di seguito gli adempimenti attuali e in vigore fino al 31 dicembre 2019 sia per l’esportatore abituale che per il fornitore.

L’esportatore deve porre in essere i seguenti adempimenti:

Ø  inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);

Ø  inviare copia della stessa al fornitore assieme alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;

Ø  annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore;

Ø  compilare il quadro VC della dichiarazione Iva, al fine di monitorare il mantenimento dello status di esportate e per dichiarare gli acquisti in sospensione di Iva, mese per mese, senza “splafonare”.

 

Il fornitore, ricevuti i suddetti documenti, deve:

Ø  eseguire il riscontro telematico sul sito dell’Agenzia, verificando l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale;

Ø  numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro;

Ø  indicare nel quadro VI della Dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

 

Dal 1° gennaio 2020, quindi, in seguito alle semplificazioni previste, gli adempimento saranno i seguenti:

L’esportatore:

Ø  non avrà più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate :

Ø  non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri;

Ø  avrà solo l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà l’apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

(La nuova disposizione prevede che con un successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate detterà le modalità operative di attuazione. In pratica, il provvedimento dovrà chiarire in che modo l’esportatore abituale dovrà comunicare l’avvenuta presentazione delle dichiarazione d’intento al fornitore);

 

Il fornitore:

Ø  non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri;

Ø  dovrà riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse;

Ø  dovrà provvedere ad indicare gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse in regime di non imponibilità art.8, 1° comma lett.c, Dpr 633/72 (nel caso di importazioni, invece, gli estremi di protocollo dovranno essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale).

 

E’ previsto, a conferma della risoluzione del 13 aprile 2015, n.38/E, che la dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni senza che le stesse debbano avvenire necessariamente tra le stesse parti.

 

Inasprimento delle sanzioni

Sempre dal 1° gennaio 2020, alla semplificazione negli adempimenti è stato inserito un inasprimento sanzionatorio.

In particolare, è prevista una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della lettera d’intento.

 

In pratica si passerà, in caso di mancato riscontro della ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione d’intento, da una sanzione fissa da € 250 a € 2.000 ad una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.

 

In attesa di ulteriori interpretazioni ufficiali, gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 


‹ Torna all'elenco