COVID-19: I PROVVEDIMENTI INSERITI NEL DECRETO LEGGE 9/2020

News / Varie - mercoledì 04 mar 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge numero 9 del 2 marzo 2020, approvato con l'obiettivo di ammortizzare le pesanti ricadute economiche dell’emergenza coronavirus COVID-19.
Si tratta del secondo decreto su questo fronte, e le misure adottate in ambito fiscale riguardano in alcuni casi tutto il territorio nazionale, non solo le zone rosse interessate direttamente dai focolai del contagio, con particolare riferimento alle scadenze legate alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 e quindi alla Certificazione Unica 2020.
Abbiamo cercato di fare chiarezza sugli adempimenti e sui versamenti fiscali e contributivi le cui scadenze sono state prorogate.
 
Ammortizzatori sociali
A sostegno delle imprese artigiane entra in campo la bilateralità. Attraverso il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato - FSBA,  è stata attivata una prestazione straordinaria di 20 settimane che dà l’opportunità alle imprese dimettere in sospensione i propri dipendenti. 
Per quanto riguarda le imprese non artigiane, sono state definite delle particolari procedure per l’utilizzo degli altri ammortizzatori sociali, Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione in Deroga e il Fondo d’ Integrazione Salariale.
 
Proroga Certificazione Unica 2020
Su tutto il territorio nazionale, al fine di rendere più agevole l’adempimento agli operatori fiscali e di permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare e mettere a disposizione, sull’apposito portale, la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, vengono anticipate al 2020 le previsioni di modifica del calendario fiscale del 730 già prevista per il 2021 dal decreto fiscale collegato alla Manovra 2020.
A cascata, solo per l’anno 2020, sono interessate dall’intervento anche adempimenti quali l’invio delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta nonché il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale del 730. Viene confermata pertanto la scadenza del 31 marzo, data entro la quale i sostituti i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.
Adempimenti e nuove scadenze:
Trasmissione telematica della C.U. all’Agenzia delle entrate: 31 marzo 2020
Consegna C.U. ai percepienti: 31 marzo 2020
 
 
Proroga degli adempimenti per la dichiarazione precompilata
Sempre  per quanto riguarda la dichiarazione precompilata, slitta al 31 marzo, rispetto alla precedente data del 28 febbraio la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati di spesa detraibili/deducibili sostenute dai contribuenti nel 2019, dati comunicati da soggetti terzi quali amministratori di condominio, università, imprese funebri, assicurazioni ecc. che confluiranno nella dichiarazione precompilata 2020, periodo d’imposta 2019.
In virtù della proroga citata, slitta di conseguenza il termine entro il quale viene messa a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.
Comunicazione dati di spesa ai fini della precompilata: 31 marzo 2020
Pubblicazione della dichiarazione precompilata sul portale A.D.E.: 5 maggio 2020
Conguagli in busta paga: prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4
Presentazione del 730 precompilato/ordinario: 30 settembre 2020
 
 
Le misure per le zone rosse (I Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo')
Per le zone colpite dal coronavirus individuate nell'allegato del DPCM del 23 febbraio 2020, per le persone residenti o con sede operativa nel territorio, e per le imprese che vi abbiano sede operativa, i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, sono prorogati al 31 maggio 2020.
Sono interessati dalla proroga i pagamenti per:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.
Inoltre, i pagamenti delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, sono sospesi fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione. La sospensione opera per un anno per il versamento dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese. Fino al 30 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per il versamento del diritto camerale.
La sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio (Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) viene estesa anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali
Sempre in riferimento alle zone rosse, il decreto legge sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni interessati; la sospensione riguarda in le scadenze del periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, devono essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili. A tali versamenti non si applicano sanzioni e interessi.
 
 
Misure per il settore turistico
Per gli operatori presenti su tutto il territorio nazionale, attività turistico-alberghiere, agenzie di viaggio e turismo, tour operator ecc, è disposta la sospensione, fino al 31 marzo 2020, del versamento delle ritenute operate, in qualità di sostituti di imposta, sui redditi da lavoratore dipendente o ad essi assimilati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Il pagamento delle somme citate è da effettuarsi quindi in unica soluzione entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (sostituti d’imposta) aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della c.d. zona rossa, non operano fino al 31 marzo 2020 le ritenute alla fonte, nei confronti dei lavoratori dipendenti (sostituiti) già in forza di quanto previsto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.
 
 
Altre misure del Decreto Legge 9/2020
Il decreto dispone inoltre, in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria:
- l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
- l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
- inoltre l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà.
Infine, in riferimento al codice della crisi d’impresa e alle procedure di allerta ad esso riconducibili, viene disposto, il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili.
 
 

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