MODIFICATO L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO RIMANERE ATTIVE. ECCO IL NUOVO

News / Varie - giovedì 26 mar 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Un Decreto le Ministro dello Sviluppo Economico, datato 25 marzo ed in vigore da giovedì 26 marzo, modifica l'elenco dei codici di cui all'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 marzo 2020.

 
Questo il testo di questo nuovo decreto:
 
Art. 1
(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)
 
1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
 
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
 
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
 
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
 
 
In allegato, a fondo pagina, il PDF con il testo del Decreto, contenente il nuovo elenco dei Codici Ateco
 

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