DECRETO LIQUIDITÀ: LE MISURE IN MATERIA FISCALE

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 10 apr 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto-Legge cosiddetto ‘liquidità’ (DL 8 aprile 2020, n. 23) riportante ‘Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali’.
 
Ecco una brevissima disamina delle misure in materia fiscale:
 
1) Si prevede all’art. 18 la sospensione dei versamenti delle ritenute operate ai dipendenti ai sensi degli artt. 23 e 24 del TUIR, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail per i mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
• hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
• hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
• hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.
La sospensione si applica, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi del 2019, ai soggetti che hanno sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza fermo restando che devono aver subìto una riduzione di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione in 5 rate a decorrere dal mese di giugno 2020.
 
2) I lavoratori autonomi che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, possono chiedere al sostituto di non assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi del periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020, se nel mese precedente non abbiano avuto lavoratori dipendenti. Il versamento avviene entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione (o 5 rate) (art. 19).
 
3) Si consente ai Caf e ai professionisti abilitati la gestione a distanza dell'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta o non sottoscritta (tramite autorizzazione resa con altri mezzi) dal contribuente con le medesime modalità telematiche. Le misure adottate, intese a consentire ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando loro di spostarsi dalle proprie abitazioni, debbono però essere tempestivamente regolarizzate alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza (art. 25).
 
4) Le spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (di cui all’art. 64, DL n. 18/2020) sono estese a quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, (art. 30) nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.
 
5) Sono previste, infine, le seguenti ulteriori norme:
• la non applicazione delle sanzioni, per il 2020, nel caso in cui, in sede di versamento dell’acconto dell’IRPEF, IRES e IRAP, ci sia uno scostamento non superiore al 20% rispetto a quanto effettivamente dovuto (art. 20);
• la regolarizzazione dei versamenti in scadenza il 20 marzo (termine così posticipato dal 16 marzo 2020), se eseguiti entro il 16 aprile 2020 (art. 21);
• il differimento del termine di consegna delle Certificazioni Uniche ai dipendenti e lavoratori autonomi da parte dei sostituti al 30 aprile 2020, termine entro il quale può esserne effettuata la trasmissione all’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 22);
• la proroga della validità dei DURC fiscali, emessi dall’Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020, al 30 giugno 2020 (art. 23);
• la sospensione di alcuni termini fino al 31 dicembre 2020 per non far decadere dal “beneficio prima casa” i soggetti potenzialmente interessati (art. 24);
• alcune semplificazioni in materia di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26);
• agevolazioni della digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, prevedendo l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche (art. 29);
• la proroga ulteriore del termine processuale in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria all’11 maggio 2020 (art. 36).
 
 
 
 

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