IL DPCM 10 APRILE 2020 IN VIGORE DA MARTEDI 14 APRILE

News / Varie - venerdì 10 apr 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nella tarda serata di venerdì 10 aprile 2020 è stato emanato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che fissa le nuove misure per il contenimento dal contagio sull'intero territorio nazionale in vigore dal 14 aprile 2020

Negli allegati 1, 2 e 3 sono indicate le attività commerciali, dei servizi alla persona e le attività produttice permesse.

Nell'allegato 4 le misure igienico-sanitarie previste e nell'allegato 5 le misure per gli esercizi commerciali.
 
 
In allegato, qui sotto,  il testo integrale (in formato PDF) del DPCM e dei suoi allegati
 
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Breve sintesi del provvedimento
 
Con la pubblicazione del DPCM 10 aprile 2020 da martedì 14 aprile 2020 decadono il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Le nuove disposizioni prevedono tra le altre cose l’ampliamento delle attività che possono continuare a rimanere aperte.
È importante sottolineare che le attività di commercio che possono e decidono di rimanere aperte dovranno:
1) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2) Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3) Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfestazione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5) Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6) Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7) Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8) Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Le altre attività che possono e decidono di rimanere aperte dovranno comunque rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid – 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 fra il Governo e le Parti Sociali.
Si aggiungono alle attività di commercio al dettaglio già precedentemente autorizzate:
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
Commercio al dettaglio di libri;
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Per quanto riguarda le altre attività sono stati inseriti i seguenti codici:
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
25.73.1    Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione.
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali.
 
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività permesse (allegato 3 del DPCM 10/04/2020), nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4.  
Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid – 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

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