NUOVO FAC-SIMILE PER LA COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI CONTINUAZIONE ATTIVITA'

News / Varie - martedì 14 apr 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


La Prefettura di Ravenna ha fornito nuove indicazioni sugli adempimenti delle aziende in seguito all'entrata in vigore del DPCM 10 aprile 2020.

Cambia anche il FAC-SIMILE di DICHIARAZIONE da inviare alla Prefettura (vedi allegato in formato PDF a fondo pagina) che va spedita all'indirizzo email: prefetto.pref_ravenna@interno.it

Ricordiamo che la Prefettura provvederà a dare riscontro alle comunicazioni SOLTANTO nel caso in cui il Prefetto ravvisi le condizione per sospendere l'attività.
 
Laddove una ditta che abbia già inoltrato la comunicazione al Prefetto in vigenza dei DPCM precedenti, e non veda mutata la propria posizione giuridica in conseguenza delle novità introdotte con il nuovo DPCM 10 aprile 2020, può evitare di inoltrare una nuova comunicazione.
 

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LE INDICAZIONI DELLA PREFETTURA DI RAVENNA

A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DPCM 10 APRILE 2020

PER AZIENDE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E INDUSTRIALI

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato in data l0 aprile 2020 un decreto (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) che ripropone, con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio, e con alcune modifiche, le misure già assunte con i precedenti decreti del mese di marzo.

In particolare, l'art. 2 (comma 1) del nuovo DPCM sospende le attività ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3).

L'allegato riporta (ampliandolo rispetto al precedente) l’elenco dei CODICI ATECO delle 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CONSENTITE

I codici ateco aggiunti o modificati, rispetto all’elenco del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 marzo 2020, sono i seguenti:

ATECO 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

ATECO 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

ATECO 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili

ATECO 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

ATECO 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche

ATECO 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (tra le esclusioni previste non compaiono più i codici ateco 33.16 e 33. 17, oggi consentiti)

ATECO 42 Ingegneria civile (tra le esclusioni previste non compare più il codice ateco 42.91, oggi consentito)

ATECO 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

ATECO 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

ATECO 82.20 è stata riformulata la descrizione delle attività di call center consentite

ATECO 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

È da evidenziare, inoltre, come il medesimo art. 2 contempli, come già previsto nel precedente decreto del 22 marzo, la possibilità che l'elenco dei codici ateco autorizzati sia successivamente modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (comma 1), stabilendo, altresì, l'obbligo per le imprese che dovessero eventualmente trovarsi a essere sospese in seguito a tale modifica, di completare le attività necessarie alla sospensione entro tre giorni dalla sua entrata in vigore (comma 1l).

Resta confermata, anche nel nuovo D.P.C.M. (art. 2, comma 5), la possibilità di proseguire l'attività per le ditte che:

- erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

- esercitano produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;

- esercitano produzione, trasporto , commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e prodotti alimentari;

Resta, altresì, consentita ogni attività funzionale all 'emergenza.

Si ritiene utile sottolineare che tali ditte, così come quelle aventi codice ateco autorizzato (e unicamente per le attività in esso ricomprese), non devono provvedere ad alcuna comunicazione al Prefetto, potendo esse invece proseguire nelle loro attività per espressa disposizione normativa.

 

ATTIVITA' CON PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL PREFETTO

 

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere

L'art. 2, comma 3 , conferma la possibilità di rimanere in esercizio per le attività che sono "funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali". Come già previsto nel precedente DPCM del 22 marzo, anche la nuova disposizione governativa stabilisce la necessaria preventiva comunicazione al Prefetto territorialmente competente, comunicazione che deve essere completa della specifica indicazione delle imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Viene confermato il potere del Prefetto di sospendere l'attività laddove, a seguito di verifiche, emerga la carenza dei presupposti di legge previsti per la continuità dell'esercizio dell'impresa.

 

Industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Tali attività, precedentemente contemplate nella lettera H) dell'art. 1, comma 1, del citato DPCM del 22 marzo, sono ora disciplinate dall'art. 2, comma 7, del nuovo DPCM del l0 aprile, il quale dispone che sono consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Viene, altresì, precisato che nell'industria della difesa sono da intendersi ricomprese le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico.

Pertanto, le ditte operanti nei settori di cui sopra non sono più soggette ad espresso provvedimento autorizzativo, ma possono continuare ad esercitare la propria attività, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, dal quale riceveranno riscontro soltanto nel caso di adozione di provvedimento di sospensione.

 

Attività con impianti a ciclo continuo

Il medesimo meccanismo "comunicazione preventiva della ditta - provvedimento prefettizio solo in caso di sospensione" è previsto (art.2, comma 6) anche nell'ipotesi di attività con impianti a ciclo continuo, le quali possono proseguire solo laddove dalla loro interruzione possa derivare un grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti, fatta salva, in ogni caso, la riconducibilità dell'attività sotto le altre ipotesi di legge (es. codice ateco autorizzato, funzionalità a filiera autorizzata, servizio essenziale o di pubblica utilità, ecc.).

Le comunicazioni inoltrate dalle ditte che operano a ciclo continuo, al fine di comprovare la ricorrenza delle esigenze connesse ai rischi di pregiudizio all'impianto e di pericolo di incidenti, potranno essere utilmente corredate di una attestazione, a firma di tecnico qualificato, che asseveri come le caratteristiche dell'impianto non consentano la sua interruzione senza il rischio di incidenti o compromissione delle apparecchiature.

Anche in questo caso non è necessario attendere un riscontro espresso del Prefetto, il quale comunicherà le proprie determinazioni soltanto in caso di sospensione.

 

Spedizione verso terzi di merci giacenti o ricezione in magazzino di beni e forniture - Accesso per interventi vari

Nel nuovo DPCM del l0 aprile (art. 2, comma 12) è prevista una nuova ipotesi di comunicazione preventiva al Prefetto cui sono tenute le sole attività produttive sospese che debbano procedere a spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino o ricevere in magazzino beni e forniture, nonché laddove sia necessario l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione .

Il personale che verrà coinvolto nelle suddette operazioni potrà spostarsi, nel tragitto luogo di residenza-sede aziendale, per comprovate esigenze lavorative, compilando in tal senso l'apposito modello di autocertificazione, cui potrà essere allegata copia della comunicazione inoltrata dalla ditta al Prefetto.

Laddove possibile, la ditta potrà inviare un'unica comunicazione con l'indicazione della durata o frequenza periodica dell'intervento. 

Queste attività sono legittimamente esercitate sulla base della comunicazione resa; non è necessario, pertanto, attendere un riscontro espresso del Prefetto.

 

Accesso ai locali per interventi vari fuori dai casi di cui all'art. 2, comma 12

Anche in considerazione degli interrogativi emersi tra gli operatori del settore, interessati, per un verso, alla conservazione dei propri esercizi, per l'altro al pieno rispetto della normativa emergenziale, si ritiene di fornire alcune indicazioni per il caso in cui necessiti effettuare degli interventi - come meglio precisati nel prosieguo presso le attività produttive industriali e commerciali autorizzate ai sensi dell'art. 2 o presso i locali delle attività disciplinate dall'articolo 1 (commercio al dettaglio, servizi di ristorazione, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona, etc.).

Per queste attività, laddove causa esigenze sopravvenute o impreviste vi sia necessità di raggiungere la sede dell'esercizio per interventi indifferibili (lavori di messa in sicurezza, anche in cantiere - attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti attività di vigilanza manutenzione), si ritiene consentito l 'accesso in lo co del personale preposto nel rispetto delle misure precauzionali previste per il contenimento del rischio contagio da covid-19 e possibilmente con il coinvolgimento di un numero di persone limitato al necessario.

Per le strutture ricettive, comunque denominate, la possibilità di svolgere le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di controlli costanti o periodici, nonché quelle legate a esigenze di manutenzione, è prevista nello specifico dall'art.l, lett. f) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 1l aprile 2020 (che ripropone, dal 14 aprile al 3 maggio 2020 , le misure di contenimento già previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa Presidente della Regione Emilia-Romagna, in data 3 aprile 2020) .

La medesima Ordinanza dell'1l aprile prevede anche per gli stabilimenti balneari - per i quali, a differenza delle precitate attività ricettive, permane l'obbligo di chiusura al pubblico - la possibilità di accedere ai locali per comprovate esigenze manutentive (art.l, lett. e).

Gli operai e i professionisti impegnati nelle attività menzionate, consentite nei termini suesposti , possano portarsi sul luogo di lavoro , autocertificando, nella compilazione dell'apposito modello, che lo spostamento è dovuto a "comprovate esigenze lavorative".

È consigliabile, inoltre, corredare la stessa autocertificazione con una dichiarazione del committente che attesti:

- l'effettivo svolgimento dei lavori presso la propria struttura;

- la comunicazione inoltrata al Prefetto, qualora trattasi di interventi presso un'azienda soggetta a tale obbligo;

- l'adozione delle misure precauzionali previste a tutela dei lavoratori , anche nell'ambito delle disposizioni volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19;

- che il numero di persone complessivamente presenti sul luogo dei lavori è limitato e contenuto al minimo necessario.

 

La Prefettura di Ravenna ricorda, infine, che per le attività produttive industriali e commerciali non sospese permane l 'obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (art. 2 – comma l0 del DPCM).

 

Per agevolare la lettura delle disposizioni di cui sopra e la eventuale presentazione della comunicazione, la Prefettura ha provveduto a pubblicare delle dettagliate indicazioni esplicative, nonché il modulo da compilare e inoltrare a seconda delle casistiche previste dal nuovo DPCM (vedi allegati a fondo pagina).

Nella comunicazione dovranno essere indicati esaustivamente tutti i dati e le informazioni necessari a valutare la posizione della propria attività (il codice ateco della ditta istante, i nomi di tutte le imprese beneficiarie autorizzate per la cui continuità di filiera si attesta funzionale la propria attività, i codici ateco delle ditte beneficiarie, ecc.).

 

Laddove una ditta - che abbia già inoltrato comunicazione al Prefetto in vigenza del DPCM del 22 marzo ultimo scorso e successive modificazioni e integrazioni - non veda mutata la propria posizione giuridica in conseguenza delle modifiche introdotte con il nuovo DPCM, si ritiene possa evitare di inoltrare nuova comunicazione al fini della prosecuzione dell'attività.

 

Dalla Prefettura, infine, un appello di tipo organizzativo: per la ‘vecchia’ dichiarazione è stata rilevata la tendenza, da parte di un gran numero di imprese del territorio, a reiterare le comunicazioni (presumibilmente nel tentativo di ottenere un riscontro non previsto dalla normativa) o a frammentarle in più invii successivi. Questo ovviamente causa un notevole aggravamento dell'istruttoria e difficoltà nella verifica di merito delle varie dichiarazioni, quindi le aziende sono invitate – salvo esigenze di carattere eccezionale o sopravvenute – ad inoltrare una unica comunicazione.

 

 

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EMERGENZA CORONAVIRUS: 

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