CORONAVIRUS: COSA FARE CON GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

News / Ufficio sindacale - venerdì 12 giu 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


La gestione degli impianti di climatizzazione (condizionamento) presenti nelle attività economiche ha destato molti interrogativi nelle ultime settimane ed i riferimenti normativi e le indicazioni sono cambiate frequentemente e da più fonti.

L’ordinanza Regione Emilia-Romagna del 06.06.2020 definisce, finalmente ed in modo positivo per le imprese, l’uso degli impianti di condizionamento.
 
In premessa si suggerisce alle attività economiche, di affidare la pulizia iniziale o periodica dell’impianto ad impresa abilitata ai sensi del DM 37/08, in possesso delle necessarie abilitazioni (es. certificazioni f-gas), e di seguire le prassi riportate nel libretto di uso e manutenzione dell’impianto e delle apparecchiature, che viene richiamata anche nelle indicazioni previste dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 
L’ordinanza regionale afferma che occorre:
“Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni nei luoghi di lavoro o con la presenza di pubblico (bar, servizi alla persona, ristorazione, somministrazione alimenti, ecc) che si creerebbe in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. 
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.” 
 
Nota bene:
in quasi tutti gli impianti più semplici, a partire dallo split domestico, non è possibile eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria” per cui vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale” ovvero aprire frequentemente porte e finestre e in ogni caso va garantita una frequente pulizia periodica.
 
Come pulire:
Per la pulizia periodica di filtri, prese e griglie di ventilazione, nel caso non debba intervenire impresa adeguatamente abilitata, le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità prevedono che:
Prese e griglie di ventilazione debbano essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.
Filtri debbano essere puliti periodicamente ed evitando di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento. 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Unioncamere nazionale ha chiarito alcuni aspetti legati alla abilitazione necessaria per effettuare interventi di “sanificazione” sugli ambienti e sugli impianti. 
Questo chiarimento apre alla possibilità di farsi riconoscere il credito d’imposta anche per la “sanificazione” degli impianti quando afferma che ”Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese - REA quale impiantista”. 
E’ opportuno sottolineare che “la sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria e deve essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08” e con un determinato codice ateco. 
 
Non è superfluo ricordare che per gli impianti di climatizzazione al servizio di attività economiche, soprattutto per gli impianti più complessi, il D. Lgs 81/08 e s.m.i, come previsto per la valutazione del rischio biologico (esempio la legionella), dà indicazioni sulla manutenzione di questi impianti per la salute dei lavoratori e la salubrità degli ambienti di lavoro inteso, ovviamente, anche per gli eventuali clienti, fornitori e fruitori di tali ambienti.
Spetta quindi al datore di lavoro l’individuazione e la messa in atto delle misure individuate per la pulizia e la manutenzione degli impianti di climatizzazione in azienda, possibilmente confrontandosi con i propri consulenti per la sicurezza.
 
 
 
 

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