CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 19 ago 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; riguarda, in misura pari al 60% dei costi sostenuti nel 2020 (per un importo massimo del credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, oltre all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti.
 
In sintesi quindi, il credito di imposta spetta per:
• la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere di protezione, guanti,…) e di  altri dispositivi utilizzabili per garantire la salute dei  lavoratori e degli utenti (barriere protettive, termoscanner,…).
 
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame, il provvedimento prot. n.259854/2020 richiede l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere.
 
La comunicazione deve essere inviata entro il 7 settembre 2020.
 
Nel modello di comunicazione – da presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati* – dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l’acquisito di DPI sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
 
L’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà però pari al credito d’imposta richiesto (pari al 60% delle spese sostenute) moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.
 
Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24. Alternativamente, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
 
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione delle aziende aderenti per informazioni e approfondimenti. 
 
Per eventuali valutazioni e/o richieste di presentazione istanze telematiche per conto delle aziende come intermediari abilitati*, le imprese aderenti sono invitate a contattare, entro e non oltre martedì 1 settembre, i seguenti indirizzi email:
Ravenna: marcello.martini@confartigianato.ra.it
Faenza: giovanni.montanari@confartigianato.ra.it 
Lugo e Alfonsine: valentina.carnevali@confartigianato.ra.it
Bagnacavallo: chiara.nanni@confartigianato.ra.it   
Russi: filippo.gatta@confartigianato.ra.it
Cervia: cinzia.fiumana@confartigianato.ra.it
 
 

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