CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 15 set 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Entro il 30 settembre è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020 tramite l’apposito modello da compilare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020.

Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:
– entro il 30 settembre 2020 la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (domanda di prenotazione), contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– entro il 31 gennaio 2021 la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti. Si consiglia pertanto di effettuare pagamenti con mezzi tracciabili.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.

Possono usufruire dell’agevolazione:

  1. Imprese (indipendentemente dal regime contabile)
  2. Professionisti
  3. Enti non commerciali

 

Le spese agevolabili sono quelle sostenute a fronte di inserzioni pubblicitarie (non televendite) su:

  1. stampa quotidiana e periodica anche “on line” iscritti presso il competente Tribunale,
  2. emittenti radiofoniche / televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari: televendite e servizi di messaggeria vocale /chat-line con servizi a sovraprezzo, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità tramite piattaforme online o social, pubblicità su schermi di sale cinematografiche.

Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo “6900”. E’ tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP e deve essere indicato nel modello Redditi.

A seguito della domanda di prenotazione verrà pubblicato un primo elenco dei soggetti ammessi e successivamente alla ricezione delle dichiarazioni sostitutive un secondo elenco con l’importo del credito di imposta (nei limiti massimi dello stanziamento previsto).

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione delle aziende aderenti per informazioni e approfondimenti. 

I soggetti interessati all’inoltro della comunicazione sono pregati di contattare gli uffici del reparto fiscale di Confartigianato entro e non oltre il giorno 23 settembre.


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