MORATORIA ABI: PROROGA DEI TERMINI PER LA RICHIESTA AL 31/03/2021

News / Credito e incentivi - mercoledì 23 dic 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


 A seguito della perdurante emergenza sanitaria Covid 19 e della decisione dell’EBA (Autorità Bancaria Europea) del 2 dicembre scorso relativamente alle proprie linee guida, l’ABI e le associazioni imprenditoriali firmatarie dell’accordo sulle moratorie, hanno concordato di prorogare fino al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi).

Come noto, l’accordo vigente, aveva come scadenza naturale il 31/12/2020. Termine, decorso il quale, non sarebbe più stato possibile presentare richiesta di moratoria.

Con questa decisione, il termine è prorogato al 31/03/2021.

 

La sospensione non potrà superare la durata massima di 9 mesi e comprende eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19. Le moratorie perfezionate tra il primo ottobre 2020 ed il primo dicembre 2020 possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione del rispetto del requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi.

Le banche potranno quindi evitare la segnalazione a centrale rischi “FORBORNE” per le richieste di moratoria che perverranno entro il 31/03/2021 per una durata massima di 9 mesi.

Ricordiamo che dal prossimo 1/1/2021 entrerà in vigore una nuova definizione di “default” più stringente, al fine della classificazione bancaria delle esposizioni.

Un tema importante e delicato, soprattutto in questo periodo, per cui sollecitiamo tutte le aziende a porre la massima attenzione al fine di non ricadere tra le imprese classificate in

“default” dalle banche allo scopo di evitare gravi ripercussioni nei rapporti con gli intermediari del credito sia in termini di nuove concessioni sia in termini di condizioni applicate alle linee di credito già in essere.

Le nuove regole europee quantificano il concetto di “rilevanza”, fissando la soglia oltre la quale l’impresa sarà obbligatoriamente classificata in “default”.

Questo è il quadro di sintesi:

- Fino al 31/12/2020 gli intermediari del credito (banche, società di leasing, Consorzi fidi) devono classificare in “default” le imprese che, per oltre 90 giorni consecutivi sono in arretrato di pagamento “rilevante” sulle scadenze delle rate di finanziamenti, leasing ecc.

- Dal 01/01/2021 gli intermediari del credito (banche, società di leasing, Consorzi fidi ecc.) dovranno classificare in default le imprese che per oltre 90 giorni sono in arretrato di pagamento sulle scadenze delle rate di finanziamenti, leasing ecc., per importi di

ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso l’intermediario.

 

Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, esposte nei confronti di una banca, per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro. Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi dell’impresa disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare l’impresa come inadempiente

 

 

 

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