CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARTITE IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 29 mar 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Sulla base di un’opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell’istanza al contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
 
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, l’art. 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito illustrati.
 
Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
 
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti: 
a) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019 
b) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
 
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti: 
1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro 
2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma sono inferiori ad euro 400.000 
3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma sono inferiori ad euro 1.000.000 
4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma sono inferiori ad euro 5.000.000 
5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma sono inferiori ad euro 10.000.000.
 
Il contributo sarà comunque riconosciuto per un minimo di  €.1000 per le persone fisiche e di  €.2.000 per le società che hanno registrato il suddetto calo di fatturato e corrispettivi.
 
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante: 
• mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica) 
• mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
 
I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.
 
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998).
L’Iban indicato nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo. Prima di trasmettere l’istanza, si invita a verificare la correttezza e la validità attuale dell’Iban con il proprio istituto di credito e a porre la massima attenzione nel riportare l’Iban sull’istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.
 
L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.
 
Gli uffici fiscali di Confartigianaton delal provincia di Ravenna sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

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