DL 31 MARZO 2021: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID 19

News / Varie - sabato 03 apr 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 31 marzo 2021 ha approvato un nuovo Decreto Legge che introduce nuove 'Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici'.

 
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021.
 
Le principali misure in vigore dal 7 aprile 2021:
 
- niente zone gialle dal 7 al 30 aprile. Il 20 aprile il Governo verificherà eventuali miglioramenti nella curva dei contagi e valuterà possibili allentamenti
- bar e ristoranti restano chiusi in presenza. Sarà possibile l’asporto per i ristoranti fino alle 22 e per i bar fino alle 18.
- parrucchieri ed estetiste restano chiusi in fascia rossa e aperti in fascia arancione.
in zona arancione possono continuare ad operare tutte le attività di commercio al dettaglio, mentre nelle zone rosse potranno farlo solo le attività considerate essenziali (le trovate elencate qui). Nelle zone rosse restano aperti anche edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
 
Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
 
Il provvedimento dispone inoltre che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
 
All'articolo 4 sono introdotte anche disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
 
 

 

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