IMPOSTA DI BOLLO: LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 16 apr 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dopo aver provveduto all’aggiornamento del portale “Fatture e Corrispettivi telematici”, resosi necessario per attivare la nuova procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo, L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida esplicativa (in allegato) delle nuove funzionalità.

 

La guida illustra il meccanismo di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche emesse dai soggetti Iva, per le quali si configura un dovuto assoggettamento all’imposta di bollo. Vengono poi trattate le funzionalità web messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per la consultazione e l’eventuale modifica dell’integrazione proposta e per il versamento dell’imposta di bollo dovuta.

 

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivientro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.

 

L’Agenzia sottolinea che il soggetto passivo può modificare diverse volte l’elenco B entro il termine previsto, ossia, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, o, per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. Tuttavia qualora decida di versare l’imposta di bollo entro la scadenza per la variazione dei dati, non potrà procedere più ad alcuna ulteriore modifica successivamente a detto versamento.

 

Le rettifiche possono essere operate per indicare le fatture che il contribuente non ritiene debbano essere soggette al tributo o per aggiungere gli estremi di quelle per le quali l’imposta è dovuta, ma che non sono presenti negli elenchi. Nel primo caso l’agenzia rende noto che le relative motivazioni dovranno essere fornite in sede di eventuale verifica.

 

Nella guida si evidenzia che l’eventuale anticipazione del versamento del tributo in un periodo antecedente a quello di competenza, pur non costituendo una violazione potrebbe comportare un’eventuale “squadratura” tra gli importi versati e quelli conteggiati dall’Amministrazione finanziaria, con la conseguente necessità di chiarire la differenza “con contatto presso l’Agenzia”.

 

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, si ricorda che il processo di modifica si dovrà concludere entro il prossimo 30 aprile. Entro il 15 maggio verrà comunicato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021.


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