DECRETO SOSTEGNI BIS: PROROGA INDENNITÀ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

News / Patronato INAPA - venerdì 28 mag 2021 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 26 maggio 2021; di seguito si illustrano i contenuti che coinvolgono l’attività di Patronato. 

L’articolo 42, comma 1, prevede che ai soggetti già beneficiari della indennità una tantum prevista dall’articolo 10 del DL n. 41/2021, venga erogata, in via automatica, un’ulteriore una tantum pari a 1600 euro.  
Per chi non abbia già fruito delle indennità precedentemente, si sintetizzano di seguito i requisiti da far valere alla data del 26 maggio 2021 per singola categoria.
 
Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali 
Il comma 2 del citato articolo 42 riconosce la indennità di 1.600 euro ai lavoratori: 
• stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, 
• in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. 
A condizione che: 
• abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, 
• abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021 almeno 30 giornate di lavoro, 
• alla data del 26 maggio 2021 non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né - di NASPI. 
 
Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali 
Il comma 3, alla lettera a) riconosce l’indennità ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali a condizione che:  
• abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021; 
• abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021 almeno 30 giornate di lavoro; 
• non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4). 
 
Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
Il comma 3, alla lettera b) riconosce l’indennità ai lavoratori di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 purché: 
• abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021; 
• non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4). 
 
Lavoratori autonomi titolari di contratti occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile 
La lettera c) del comma 3 prevede che i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie se non alla Gestione separata, hanno diritto all’indennità in presenza delle seguenti condizioni:  
• nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile; 
• siano iscritti in Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 con accredito di almeno un contributo mensile; 
• non abbiano un contratto in essere alla data del 27 maggio 2021; 
• non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4). 
 
Lavoratori autonomi incaricati delle vendite a domicilio 
Gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo la lettera d) del comma 3, hanno diritto all’indennità in presenza delle seguenti condizioni: 
• titolarità di partita IVA al 26 maggio 2021; 
• iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla data del 26 maggio 2021; 
• aver prodotto un reddito derivante dalle suddette attività superiore a 5.000,00 euro nell’anno 2019; 
• non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4). 
 
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e di stabilimenti termali 
Il comma 5 prevede per i lavoratori a tempo determinato del settore turismo e dipendenti degli stabilimenti termali l’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro, alle seguenti condizioni:  
• titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
• titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
• non titolarità alla data del 26 maggio 2021 di pensione e di un rapporto di lavoro dipendente. 
 
Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS  
Il comma 6 dispone il diritto all’indennità di 1.600 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS in presenza dei seguenti requisiti: 
• 30 giornate di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021, 
• un reddito nell’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, 
• non titolarità di pensione alla data del 26 maggio 2021, 
• non titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità alla data del 26 maggio 2021, 
 
oppure 
 
• 7 giornate di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021, 
• un reddito nell’anno 2019 non superiore a 35.000 euro, 
• non titolarità di pensione alla data del 26 maggio 2021, 
• non titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità alla data del 26 maggio 2021. 
 
Regime di cumulabilità 
Il comma 7 stabilisce che le indennità previste dall’articolo 42 non sono tra loro cumulabili, mentre possono essere cumulate con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/84. 
 
 
Presentazione delle domande e monitoraggio 
 
I commi 7 e 8 dell’articolo in esame prevedono che le indennità siano erogate previa domanda e nel limite di spesa previsto; l’INPS provvede al monitoraggio e non adotterà provvedimenti concessori in caso di superamento del limite di spesa anche in via prospettica. 
Per i soggetti tenuti a presentare la domanda è previsto che questa debba essere presentata secondo le modalità previste dall’INPS ed entro il 31 luglio 2021. 
 
 
REDDITO DI EMERGENZA 
L’articolo 36 prevede che, per l’anno 2021 il reddito di emergenza, Rem, di cui all’articolo 82 del DL n. 34/2020, sia riconosciuto per ulteriori quattro quote, nella misura già prevista, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ai nuclei familiari che si trovino in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza delle condizioni già previste per le precedenti quote; il valore del reddito familiare è riferito al mese di aprile 2021.  
Le quote di Rem sono riconosciute ed erogate dall’INPS previa richiesta secondo le modalità predisposte dall’Istituto; le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2021. 
Si ricorda che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
• percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dall’articolo 42 del decreto in commento; 
• sono titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;  
• sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo teorico del beneficio spettante in base al nucleo familiare; 
• sono percettori di reddito di cittadinanza. 
 
 
Informazioni ed approfondimenti possono essere richiesti agli addetti del Patronato INAPA
 

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