GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE, LE NOVITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI

News / Varie - venerdì 17 set 2021 alle 10:50 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Governo ha presentato nella giornata di giovedì 16 settembre un nuovo decreto legge che impone il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass, per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati. In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo le principali novità annunciate dai ministri competenti in conferenza stampa.


Amministrazioni ed enti pubblici e imprese private

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (data in cui terminerà lo stato di emergenza ndr.) per entrare nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, il personale dipendente dovrà essere in possesso ed esibire il green pass. Come per l’obbligo previsto per il personale di Scuole e Università, anche questo provvedimento prevede delle eccezioni all’obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Chi deve effettuare i controlli

Sia per il lavoro pubblico che per quello privato il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto spetta ai datori di lavoro. Entro il 15 ottobre essi devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi.

Sanzioni

Coloro che risultino privi di green pass sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione verde. Tuttavia i lavoratori sospesi non incorrono in conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre la sospensione non può durare oltre il 31 dicembre, data di cessazione dello stato di emergenza.

È poi prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di green pass.

Queste sanzioni spettano al Prefetto provinciale dopo la segnalazione dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni (datori di lavoro e loro delegati ndr.).

Per le imprese con meno di 15 dipendenti

Per queste imprese il decreto prevede una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può infatti sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

In allegato la bozza definitiva del Decreto


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