LA COMMISSIONE EUROPEA PROROGA IL QUADRO TEMPORANEO PER GLI AIUTI DI STATO

News / Credito e incentivi - martedì 30 nov 2021 alle 14:35 | A cura dell'Ufficio Stampa


La Commissione Europea ha prorogato fino al 30 giugno 2022 il Quadro Temporaneo di Aiuti di Stato, adottato per la prima volta il 19 Marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di Coronavirus.

Il Temporary Framework consente ai Paesi membri piena flessibilità in tema di norme sugli aiuti di stato, per sostenere le imprese colpite dalla crisi a causa del COVID – 19.

COSA PREVEDE LA NUOVA MODIFICA DEL QUADRO TEMPORANEO PER GLI AIUTI DI STATO

 

Queste le modifiche nel dettaglio:

- proroga fino al 30 giugno 2022 del Quadro Temporaneo di Aiuti di Stato;

- adeguamento dei massimali di alcuni tipi aiuto in particolare, i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 sono rispettivamente aumentati a € 2,3 M e € 12 M;

- l’allargamento degli ambiti di applicazione del Quadro Temporaneo di Aiuti di Stato, nello specifico:

MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEDICATI ALLA RIPRESA SOSTENIBILE

SEZIONE 3.13

Questa nuova misura, valida fino al 31 dicembre 2022, agevolerà i costi per investimenti materiali e immateriali con l’esclusione degli investimenti finanziari.

L’importo complessivo dell’aiuto concesso non può superare € 10 M per impresa.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA SOLVIBILITÀ PER MOBILITARE FONDI PRIVATI E RENDERLI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, COMPRESE LE STARTUP E LE PICCOLE IMPRESE A MEDIA CAPITALIZZAZIONE.

SEZIONE 3.14

Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari finanziari privati su investimenti di portafoglio.

Gli incentivi ad investire in PMI e startup potranno essere concessi sotto forma di garanzie fino ad otto anni e faciliteranno quindi l’accesso al credito delle imprese che hanno più difficoltà ad accedere al finanziamento del capitale.

Questa nuova misura resterà a disposizione fino al 31 dicembre 2023 e l’importo totale dei finanziamenti concessi coperti dalla garanzia non potrà superare € 10 Ml. per impresa.

 

La Commissione ha inoltre:

- prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad es. garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell’ambito del quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette;

- adattato in proporzione alla proroga, gli importi massimi di talune tipologie di aiuti;

- ha chiarito l’uso delle disposizioni di flessibilità eccezionale delle Linee guida per il salvataggio e la ristrutturazione della Commissione;

- prorogato di ulteriori 3 mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l’elenco rettificato dei paesi a rischio non negoziabili, nell’ambito dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC).

 

EVOLUZIONE DEL QUADRO TEMPORANEO PER GLI AIUTI DI STATO

Il Quadro Temporaneo è stato modificato per la prima volta a pochi giorni dalla sua adozione, nel pieno della pandemia.

- Il 3 aprile 2020 è stata ampliata la possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di prodotti utili per combattere l’epidemia di coronavirus, proteggere i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia.

- L’8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica che ha esteso l’ambito di applicazione del Quadro Temporaneo alle misure di ricapitalizzazione e debito subordinato.

- Il 29 giugno 2020 la Commissione ha adottato una terza modifica per sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le startup e incentivare gli investimenti privati.

- Il 13 ottobre 2020 la Commissione ha prorogato il quadro temporaneo fino al 30 giugno 2021 e ha consentito agli Stati membri di coprire parte dei costi fissi scoperti delle imprese colpite dalla crisi.

- Il 28 gennaio 2021 la Commissione ha adottato una quinta modifica che amplia il campo di applicazione del quadro temporaneo aumentando i massimali in esso fissati e consentendo, fino alla fine del 2022, la conversione di determinati strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette.


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