VISTI E ASSEVERAZIONI CON LAVORI ALMENO INIZIATI

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 30 nov 2021 alle 14:42 | A cura dell'Ufficio Stampa


La circolare n.16/E del 29 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, in materia di Superbonus e altre agevolazioni in edilizia, fornisce una serie di nuovi chiarimenti e indicazioni in merito alle modifiche introdotte dal DL n.157/2021 (Decreto ”Antifrodi”), per quanto concerne il visto di conformità e l’asseverazione che attesta la congruità delle spese.

 

Visto di conformità nel Superbonus

 Con riguardo al Superbonus del 110%, la circolare chiarisce in particolare che l’obbligo del visto di conformità, nel  caso di beneficio fruito come detrazione in dichiarazione dei redditi (escluso nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate oppure di dichiarazione presentata tramite il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale), si applica solo per le spese sostenute dopo l’11 novembre 2021 e non può quindi in alcun modo riguardare le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta (anche se presentate dopo l’11 novembre 2021).

 

Novità per gli altri bonus

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la circolare precisa che:

 i nuovi obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano alle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021, con esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute prima di tale data;

 il visto di conformità, per l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito, può essere rilasciato dai medesimi soggetti abilitati al suo rilascio nel caso di “opzioni superbonus”, con applicazione delle medesime sanzioni in caso di conformità infedele; a sua volta l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste con riguardo alle spese relative a interventi ammessi al Superbonus;

 l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, ma è necessario che si riferisca a interventi che risultino almeno “iniziati

 

Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto “Antifrodi”, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

 

I controlli sulle comunicazioni a rischio

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare in oggetto ha chiarito che entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni. Ne consegue che il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni), se all’esito dell’attività di controllo i rischi di frode non siano stai confermati. L’Agenzia effettuerà inoltre controlli e accertamenti successivi, secondo le consuete previsioni di legge.

 

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


‹ Torna all'elenco