Dall'11 maggio le domande per il "bonus bebè

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 13 mag 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


 Dall’11 maggio è possibile presentare le domande per poter fruire del "bonus bebè" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

 

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno; condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un ISEE, in corso di validità con un valore non superiore 25.000 euro annui.

 

L’assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili di 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo.
Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.

 

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso sul sito www.inps.it: Home page > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Le istanze, in particolare, devono essere inviate attraverso uno dei seguenti canali:

·         WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

·         Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)

·         Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

 

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
In via transitoria - come già chiarito nella circolare n. 93/2015 - per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per questi casi, il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015.

 

Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo transitorio, oltre il 27 luglio 2015 - l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.


‹ Torna all'elenco