CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI RAVENNA

News / Credito e incentivi - martedì 25 ago 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa
di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

        

         Sono 29 i Comuni capoluogo che rispondono ai requisiti sopra esposti e fra questi, nella nostra provincia c’è il solo Comune di Ravenna.

 Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati mese di giugno del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma l.

 

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2019, nelle seguenti misure:

a)                 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b)                 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c)                 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.                 L'ammontare del contributo a fondo perduto non potrà essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 0 luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma l. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. Siamo in attesa del provvedimento attuativo che determinerà tempi e modalità di presentazione delle istanze.

 

 


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