Documento - Varie

lunedì 01 ott 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


Ravenna: limitazioni alla circolazione per ridurre l'inquinamento (1 ottobre 2018 - 30 marzo 2019)

 

La limitazione della circolazione ai veicoli a motore nel periodo compreso fra il 1 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019 compreso, sulla porzione del centro abitato di "Ravenna" come da allegata planimetria (All. A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e come di seguito indicato:

AREA 1: Strade perimetrali all’area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Via Faentina (tratto Via G. Fuschini – Rotonda Spagna), Rotonda Spagna, Viale S. Allende, Rotonda Andorra, Viale G. Saragat, Rotonda Portogallo, Rotonda Olanda, Via Fiume Montone Abbandonato (tratto Rotonda Olanda – Via A. Missiroli), Via A. Missiroli, Viale V. Randi (tratto SS. 16 Adriatica – Via A. Missiroli), Rotonda Lussemburgo, Viale L. B. Alberti, Rotonda Croazia, Rotonda Slovenia, Viale G. Galilei (tratto Rotonda Slovenia - Rotonda Gran Bretagna), Rotonda Gran Bretagna, Viale Europa, Rotonda Germania, Rotonda Francia, Via Destra Canale Molinetto (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André - Rotonda Francia), Rotonda Danimarca, Via Trieste (tratto ingresso al parcheggio del Pala de André – Rotonda Danimarca), Rotonda Finlandia, Via A. Monti, Rotonda Belgio, Via della Chimica, Rotonda Montecarlo, Viale E. Mattei, Rotonda dei Mosaicisti, Rotonda Svezia, Via Fosso Dimiglio, Via S. Alberto (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara – Via Fosso Dimiglio), Via Naviglio, Via Rotta (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Ferrara – Via Naviglio), Via Canalazzo (tratto Linea ferroviaria Ravenna-Bologna - Via Naviglio), Rotonda Polonia, Via G. Fuschini e Rotonda Malta. 

AREA 2: Strade perimetrali all’area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Rotonda Portogallo, Viale G. Saragat, Rotonda Olanda, Viale S. Pertini, Rotonda Lussemburgo, Viale V. Randi (nel tratto compreso fra Rotonda Lussemburgo e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Viale V. Randi e Via G. Savini) e Via G. Savini (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Portogallo).

AREA 3: Strade perimetrali all’area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Rotonda Lussemburgo, Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Rotonda Lussemburgo e Via L. Quaroni), Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Viale L. B. Alberti e Rotonda Ungheria), Rotonda Ungheria, Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Rotonda Ungheria e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Via L. Quaroni e Viale V. Randi) e Viale V. Randi (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Lussemburgo).

AREA 4: Strade perimetrali all’area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Via L. Quaroni e Via Ravegnana), Via Ravegnana (nel tratto compreso fra Viale L. B. Alberti e Via Argine Sinistro Montone), Via Argine Sinistro Montone (nel tratto compreso fra Via Ravegnana e la SS. 16 Adriatica), SS. 16 Adriatica (nel tratto compreso fra Via Argine Sinistro Montone e Via L. Quaroni), Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e Rotonda Ungheria), Rotonda Ungheria e Via L. Quaroni (nel tratto compreso fra Rotonda Ungheria e Viale L. B. Alberti).

AREA 5: Strade perimetrali all’area interessata dai provvedimenti, queste ultime escluse dagli stessi:

Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Via Ravegnana e Rotonda Croazia), Rotonda Croazia, Viale L. B. Alberti (nel tratto compreso fra Rotonda Croazia e Rotonda Slovenia), Rotonda Slovenia, Viale G. Galilei (nel tratto compreso fra Rotonda Slovenia e Rotonda Gran Bretagna), Rotonda Gran Bretagna, Via Romea (nel tratto compreso fra Rotonda Gran Bretagna e Via Argine Sinistro Montone), Via Argine Sinistro Montone (nel tratto compreso fra Via Romea e Via Ravegnana) e Via Ravegnana (nel tratto compreso fra Via Argine Sinistro Montone e Viale L. B. Alberti).

E inoltre in:

Via Lago di Garda, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Ledro e Via Tramazzo.

 

Divieto di transito nel periodo compreso fra il 01 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019 compreso (eccetto festivi), dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e in occasione delle “Domeniche Ecologiche” previste il 07/10/2018, 04/11/2018, 13/01/2019, 03/02/2019 e 03/03/2019:

a) ai veicoli a benzina precedenti all’Euro 2;

c) ai veicoli diesel precedenti all’Euro 5 (vedi RETTIFICA del 9 ottobre 2018 a fondo pagina);

e) ai ciclomotori e ai motocicli precedenti alla normativa Euro 1.

 

DISPONE INOLTRE

Che dal 01/10/2018 al 31/03/2019, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) dotate di riscaldamento multi combustibile, sia vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore di cui all’art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore alle 2 stelle, così come specificata nell’Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;

- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 2 stelle), è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet che sia stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014.

 

ORDINA INFINE

L'ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI CON LE MODALITA' DI SEGUITO RIPORTATE:

 1 LIVELLO DI ALLERTA 1 (4 giorni di superamento)

Dal 01/10/2018 al 31/03/2019, qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, dovesse evidenziare, per l’ambito territoriale dell’area di Ravenna, il superamento del valore limite giornaliero di PM10 per i 4 giorni precedenti e consecutivi, entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, le misure emergenziali di seguito indicate:

 1.1 divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

 1.2 nell’area indicata in Allegato A, è disposto il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore;

 1.3 divieto di utilizzo, in tutto il territorio comunale, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 7 novembre 2017;

 1.4 in tutto il territorio comunale, la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);

- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7); 

 1.5 in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò, barbecue ...) comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;

 1.6 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

 1.7 sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente comma 1.6 le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

 2 LIVELLO DI ALLERTA 2 (10 giorni di superamento)

Dal 01/10/2018 al 31/03/2019, qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, dovesse evidenziare, per l’ambito territoriale dell’area di Ravenna, il superamento del valore limite giornaliero di PM10 per i 10 giorni precedenti e consecutivi, entra automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, la misura emergenziale di seguito indicata:

- oltre alle misure di cui al livello precedente, divieto di utilizzo, in tutto il territorio comunale, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal introdotta dal DM n. 186 del 7 novembre 2017;

Dell'attivazione dei tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi. 

 

TUTTI I PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICANO AI SEGUENTI VEICOLI:

- autoveicoli alimentati a gas metano o GPL;

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti;

- autoveicoli elettrici e ibridi;

- ciclomotori e motocicli elettrici;

- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale.

Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’articolo 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f. telai con selle per il trasporto di coils;

g. betoniere;

h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

l. furgoni blindati per il trasporto valori;

m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

 

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a. trattrici stradali;

b. autospazzatrici;

c. autospazzaneve;

d. autopompe;

e. autoinnaffiatrici;

f. autoveicoli attrezzi;

g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

h. autoveicoli gru;

i. autoveicoli per il soccorso stradale;

j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

k. autosgranatrici;

l. autotrebbiatrici;

m. autoambulanze;

n. auto funebri;

o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

p. autoveicoli per disinfezioni;

q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;

s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

u. autocappella;

v. auto attrezzate per irrorare i campi;

w. autosaldatrici;

x. auto con installazioni telegrafiche;

y. autoscavatrici;

z. autoperforatrici;

aa. autosega;

bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

cc. autopompe per calcestruzzo;

dd. autoveicoli per uso abitazione;

ee. autoveicoli per uso ufficio;

ff. autoveicoli per uso officina;

gg. autoveicoli per uso negozio;

hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

 

 

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni, i seguenti veicoli:

1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, veicoli in sevizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;

2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;

3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;

4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “H” (handicap);

6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere muniti di apposito certificato;

7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

8) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 

9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

12) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

13) veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;

14) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14'000 Euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

15) carri funebri e veicoli al seguito;

16) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

17) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;

18) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione,

oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune di Ravenna;

19) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

20) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale, veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

21) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense e cantieri.

22) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attesto dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;

Si precisa infine che sono confermati i provvedimenti relativi alla Zona a Traffico Limitato Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689/81 mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.

Il Servizio Mobilità e Viabilità disporrà in loco regolamentare segnaletica, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

 

In allegato trovate il file PDF dell'Ordinanza, comprensiva di planimetria delle aree interessate

Ulteriori informazioni sul sito di ARPA Emilia Romagna

----------------------------------------

 

AGGIORNAMENTO: alleghiamo qui di seguito l'Ordinanza di rettifica del 9 ottobre che, a seguito di quanto deciso in ambito regionale, ESCLUDE DALLE LIMITAZIONI i veicoli Diesel EURO 4

 


Allegati