AUTOTRASPORTO MERCI C/T: NOVITA' NELLA LEGGE DI STABILITA'

News / Ufficio sindacale - mercoledì 13 gen 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


 NOVITA’ DALLA LEGGE DI STABILITA’:

·        STOP RECUPERO ACCISE PER EURO 1 E

·        DEDUZIONI FORFETTARIE

·        “SUPER AMMORTAMENTO” DEL 140%

·        SGRAVIO CONTRIBUTI PER AUTISTI SU INTERNAZIONALE

·        SANZIONI PER MANCATA DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta ufficiale (Supplemento Ordinario) n. 302 del 30 dicembre u.s (cd Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune novità per il settore dell’autotrasporto, fra le quali si segnala in sintesi:

·        A far data del 1° gennaio 2016 è prevista l’abolizione, per i veicoli di categoria Euro 1 ed Euro 2 (oltre a quelli di categoria "inferiore" così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015), del credito d'imposta concernente l'agevolazione sul gasolio per autotrazione previsto per le imprese di  autotrasporto. (I risparmi derivanti da tale misura finanzieranno, fra l’altro, anche gli incentivi per l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada).

NOTA BENE: gli Uffici Credito di Confartigianato della Provincia di Ravenna sono a disposizione delle imprese che stanno valutando l’acquisto di nuovi automezzi, per verificare quali strumenti di incentivazione sono attualmente fruibili

  • Dall’anno 2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l’impresa. Non sono più previste, quindi, le due misure (oltre il comune) come negli anni precedenti.
  • ·        ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 % (cosiddetto super ammortamento).
  •  ·        Per  tre anni (2016, 2017, 2018) a titolo “sperimentale" per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento CE n. 561/2006 (cronotachigrafo), equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell’80%. Attenzione: l'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale nella misura di complessivi 65,5 milioni di euro annui (196, 5 milioni complessivi per il triennio) in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. (Nel caso di insufficienza delle risorse,  non sono prese in considerazione ulteriori domande dall'Ente che  fornirà immediata comunicazione (anche attraverso il proprio sito internet).
  •  ·        Sono stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2016 per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il DM 27 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Seguirà comunicazione appena il Fondo sarà nuovamente operativo.
  •  ·        Introduzione di specifiche sanzioni per chi, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso (da euro 400 a euro 1200); all’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo il quale verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Si ricorda che la prova documentale può essere fornita da qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.  Inoltre, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale (di cui ai commi 1 e 2), ovvero questa sia stata compilata in modo non conforme, si applicherà la sanzione pecuniaria del pagamento da euro 2000 a euro 6000. Si osservano anche le disposizioni dell’articolo 207 del Codice della Strada.
  • ·        Per contrastare l'elusione del pagamento della tassa automobilistica nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, è disposto che la comunicazione al PRA ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Codice della Strada in caso di definitiva esportazione all'estero, debba essere effettuata in caso di reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA stesso nel caso di cessione intracomunitaria.
  •  ·        Eliminazione dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti nell'autotrasporto.

 Seguiranno successive note relative ai singoli provvedimenti di cui sopra. L'Uffcio Trasporti e logistica della Confartigianato della provincia di Ravenna è a disposizione per informaizioni e/o chiarimenti al num. 0544 516191, email: andrea.demurtas@confartigianato.ra.it

 


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