LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA: OBBLIGHI DI TRASPARENZA

News / Credito, bandi e incentivi - mercoledì 03 apr 2019 | A cura dell'Ufficio Stampa


Legge annuale per il mercato e la concorrenza, obblighi di trasparenza

Imprese e associazioni devono pubblicare importi relativi a sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti

In base alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124, le imprese beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e comunque vantaggi economici pubblici devono provvedere agli obblighi di pubblicazione - previsti dall’art. 1 commi 125 e 126 della stessa legge – allo scopo di evitare le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge nei termini previsti.

Chi è soggetto agli obblighi di pubblicazione

Con decorrenza dall’anno 2018 (somme percepite nel corso dell’anno 2018) le imprese devono pubblicare gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dai soggetti pubblici sopra indicati, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.

Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali se disponibili.

Le associazioni, comprese le associazioni di consumatori e utenti e quelle di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2 bis d.lgs 33/2013 nel 2018 entro il 28 febbraio 2019.

Nel caso i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche, devono essere  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo.

 

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a € 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

Di seguito riportiamo un esempio di comunicazione che può essere idonea all’assolvimento dell’obbligo normativo.

“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’azienda, nell’esercizio 2018 ,ha ricevuto la somma complessiva di €.______________ a titolo di vantaggi economici da enti pubblici come meglio specificato nel seguente dettaglio.


Ente _______________ importo euro ______________    a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________   a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro _______________  a titolo di _______________;
Ente _______________   importo euro   ______________        a  titolo di _______________."

 

 

 

 

 

 


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