RINVII E PROROGHE IN MATERIA IVA

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 05 giu 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


A causa dell’emergenza da Coronavirus Covid-19, i vari Decreti di marzo, aprile e maggio, nello specifico il “Decreto Cura Italia”, il “Decreto Liquidità” e ultimo il “Decreto Rilancio” contengono diverse modifiche riguardanti l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), a favore di imprese e lavoratori autonomi.

 

In particolare le principali novità riguardano i seguenti argomenti:

Ø  la riduzione dell’aliquota Iva sui beni necessari per fronteggiare l’emergenza (mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale);

Ø  versamenti Iva al 16 settembre 2020;

Ø  memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

Ø  lotteria degli scontrini;

Ø  utilizzo nuove specifiche tecniche fatturazione elettronica;

Ø  precompilata Iva, bozze registri Iva e Lipe;

Ø  procedura automatizzata di integrazione imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

 

La riduzione dell’aliquota Iva sui beni necessari per fronteggiare l’emergenza

Le cessioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Coronavirus (mascherine, detergenti disinfettanti, tamponi per analisi cliniche ecc.) sono esenti da Iva con diritto alla detrazione fino al 31 dicembre 2020, mentre dal 2021 l’aliquota Iva applicata sarà del 5% (art.124, comma 2 del Decreto Rilancio n.34/2020) - (vedi News del 03/06/2020).

 

Versamenti Iva al 16 settembre 2020

Uniformati i termini di versamento Iva, già precedentemente prorogati dai Decreti Cura Italia e Liquidità. I versamenti Iva in scadenza a marzo già sospesi fino al 31 maggio (attività selezionate, ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro….), nonché i versamenti Iva in scadenza ad aprile e maggio (contrazione del volume d’affari di marzo e aprile dell’anno 2020 rispetto al 2019) sospesi fino al 30 giugno, sono infatti ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020 con il pagamento che può essere eseguito in un’unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (art.126 e 127 del Decreto Rilancio n.34/2020).

 

 Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

E’ prorogato di 6 mesi, fino al 1° gennaio 2021, la moratoria delle sanzioni per i soggetti con volume d’affari inferiori a 400.000 euro obbligati all’invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2020. In pratica per questi contribuenti è possibile prorogare a tutto il 2020 la possibilità di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo (art.140 Decreto Rilancio n.34/2020).

Si ricorda che per quanto riguarda tali invii, il Decreto Cura Italia ha previsto che è possibile inviare i dati dei corrispettivi di febbraio, marzo e aprile 2020, entro il prossimo 30 giugno.

Un’ulteriore proroga riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (STS); tali soggetti avrebbero dovuto dotarsi, entro il 1° luglio, di registratori telematici in grado di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitari. Tale termine è prorogato sempre al 1° gennaio 2021 (art.140 Decreto Rilancio n.34/2020).

 

Lotteria degli scontrini

Considerando che la situazione di emergenza CODIV-19, ha reso difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, il Decreto Rilancio ha previsto una proroga al 1° gennaio 2021 per l’avvio della lotteria degli scontrini, la cui partenza era prevista per il 1° luglio 2020 (art.141 Decreto Rilancio n.34/2020).

 

Utilizzo nuove specifiche tecniche fatturazione elettronica

Con il Provvedimenti del 28 febbraio e del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al tracciato Xml della fattura elettronica.

Originariamente dette modifiche, previste dal Provvedimento del 28 febbraio 2020, potevano essere utilizzate a decorre dal 4 maggio 2020. Successivamente, considerata l’attuale situazione di emergenza, il Provvedimento del 20 aprile 2020 ha previsto un utilizzo facoltativo a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Pertanto dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche conformi al nuovo tracciato.

 

Precompilata Iva, bozze registri Iva e Lipe

Anche il programma di assistenza online dell’Agenzia delle Entrate, che prevede in via sperimentale dal 1° luglio 2020, tramite l’acquisizione attraverso i vari adempimenti telematici (fattura elettronica, corrispettivi telematici, esterometro ecc.), di mettere a disposizione del contribuente le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) viene rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Viene altresì confermata la messa a disposizione dei dati 2021 per la bozza della dichiarazione annuale Iva (IVA 2022) – (art.142 Decreto Rilancio n.34/2020).

 

Procedura automatizzata di integrazione imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’art. 12 novies della Legge di conversione del Decreto Crescita n.34/2019 prevede che:

Ø  dal 1° gennaio 2020 nel caso di emissione di fatture elettroniche inviate tramite SDI che non recano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, sarà l’Agenzia delle Entrate ad integrare le stesse mediante procedure automatizzate (verificando il campo Natura e il campo Importo);

Ø  in caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, l’ammontare dell’imposta e della sanzione ridotta a un terzo nonché degli interessi dovuti. Qualora il contribuente non provveda al versamento entro 30 giorni del ricevimento di detta comunicazione, l’Ufficio procede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Il Decreto Rilancio proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione di tale disposizione (art.143 Decreto Rilancio n.34/2020).

 

 Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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