AIUTI DI STATO: IL NUOVO QUADRO TEMPORANEO DELLLA UE PER FAR FRONTE ALLA CRISI UCRAINA

News / Credito e incentivi - venerdì 08 apr 2022 alle 14:01 | A cura dell'Ufficio Stampa


Le conseguenze della guerra in UCRAINA hanno ripercussioni anche sui paesi dell’Unione Europea, e per attenuare l’impatto economico  la Commissione ha approvato, il 23 marzo, il quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” con l’obiettivo di permettere agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli Aiuti di Stato (art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) e allo stesso tempo garantire le condizioni di parità del mercato unico.

Il quadro prevede tre tipologie di sostegni.

1) aiuti di importo limitato.

Sono previste concessioni alle imprese che risentono maggiormente delle conseguenze del conflitto fino a 400.000 euro. Per le aziende che operano nei settori agricoli, pesca e acquacoltura è previsto un tetto massimo di 35.000 euro.

Questo tipo di sostegno può essere concesso in qualunque forma, anche tramite finanziamento diretto.

La situazione di crisi derivata dalla guerra colpisce diversi settori in diversi modi, quindi possono essere concessi anche per ragioni diverse dai danni causati dall’aumento dei prezzi dell’energia.

2) sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati.

Gli Stati membri UE potranno:

  • concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia e permettere così alle banche di fornire alle imprese prestiti a tassi agevolati;
  • autorizzare, a favore delle imprese, prestiti pubblici e privati con tassi agevolati.

I prestiti possono avere come finalità gli investimenti o il capitale di esercizio. Sono previsti limiti all’importo massimo in base alle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base di fatturato, costi energetici e fabbisogno di liquidità.

3) aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia.

I membri UE potranno sostenere le imprese, soprattutto quelle energivore, compensando i costi aggiuntivi derivanti dallo straordinario aumento dei prezzi di gas ed elettricità.

Questo sostegno può essere erogato in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo non potrà superare la soglia del 30 per cento del totale dei costi ammissibili e comunque fino ad un massimo di 2 milioni di euro a impresa.

Nel caso fosse necessario un ulteriore sostegno, a seguito di perdite di esercizio, gli Stati possono concedere aiuti fino a 25 milioni per le imprese energivore e fino a 50 milioni per le imprese che operano nella produzione di metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

Il quadro temporaneo di crisi adottato dalla Commissione Europea il 23 marzo, oltre a fornire le linee guida sugli aiuti di Stato per i paesi membri, si impegna a limitare il più possibile l’impatto negativo della crisi sulle condizioni di parità nel mercato unico europeo.

A tale proposito il piano della Commissione prevede una serie di garanzie e requisiti da rispettare. In particolare si focalizza su tre aspetti fondamentali:

  • metodologia proporzionale: ci deve essere un nesso tra l’importo dell’aiuto concesso alle imprese e la portata della crisi sulla loro attività economica (dal punto di vista del fatturato e dei costi energetici da sostenere);
  • condizioni di ammissibilità: individua le imprese energivore come le aziende per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 per cento del loro valore produttivo;
  • requisiti di sostenibilità: quando gli Stati metteranno in atto i sostegni per le imprese avranno la possibilità di fissare obiettivi di sostenibilità ambientale e di sicurezza, gli aiuti dovrebbero sostenere le imprese nella crisi e allo stesso tempo favorire una ripresa sostenibile.

Il piano della Commissione ricalca i quadri temporanei adottati nel 2008 e nel 2020 per fronteggiare rispettivamente la crisi finanziaria mondiale e la pandemia da covid-19 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

La Commissione è pronta a prorogare o a modificare le misure adottate qualora ce ne fosse il bisogno, in base agli sviluppi sui mercati dell’energia e della situazione economica in generale.


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