CIR STRUTTURE RICETTIVE: PROROGATO AL 31 DICEMBRE IL PERIODO TRANSITORIO

News / Varie - martedì 01 ago 2023 alle 13:36 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dallo scorso 24 maggio, tutte le strutture ricettive e chi esercita attività di intermediazione o gestione di portali telematici, ha l’obbligo di indicare il Codice Identificativo di Riferimento - CIR della struttura in tutti gli strumenti utilizzati per fare pubblicità, promozione o informazione.

All'atto dell'entrata in vigore di questo obbligo, che riguarda:
• alberghi;
• residenze turistico-alberghiere;
• condhotel.
• campeggi;
• villaggi turistici.
• marina resort.
• case per ferie;
• gli ostelli;
• rifugi alpini;
• rifugi escursionistici;
• affittacamere (R&B);
• case e appartamenti per vacanza.
• appartamenti ammobiliati per uso turistico;
• aree attrezzate di sosta temporanea;
• attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B);
• strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale
la Regione aveva previsto un periodo transitorio di applicazione (fino al 30 settembre 2023) nel corso del quale non sarà applicata alcuna sanzione per la mancanza dell’indicazione del CIR.

Lo scorso 25 luglio la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, con la Delibera n.1270 (qui sotto allegata), ha posticipato al 31 dicembre 2023 il termine finale del periodo transitorio di applicazione del codice CIR durante il quale non sono applicabili le sanzioni amministrative nei confronti di chi non rispetta gli obblighi di indicazione del Codice.

Rimane invariata, e fissata sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di utilizzare e distributire materiale cartaceo già stampato senza l’indicazione del CIR, in caso di scorte, purchè in caso di controllo sia possibile dimostrare che la data di acquisto sia antecedente il 24 maggio 2023.


ARCHIVIO:
14 giugno 2023: PER LE STRUTTURE RICETTIVE IN VIGORE L’OBBLIGO DI INDICARE IL CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO (CIR)

11 mag 2023: CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO (CIR) PER LE STRUTTURE RICETTIVE


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